Guida in stato di ebbrezza e avvisi al difensore

In questa importante sentenza della Quarta Sezione Penale (L’Estensore è un dei maggiori esperti di questa tipologia di reati) si afferma il principio di diritto garantista, dato ormai come assolutamente prevalente in quanto i precedenti orientamenti sono da considerare orami superati, secondo il quale in caso di accertamenti ematici (o comunque su liquidi biologici) è necessario a pena di nullità di dara avviso alla persona di farsi assistere dal difensore e questo è necessario anche quanto le analisi vengano disposte nell’ambito del normale protocollo sanitario, nel caso in cui la polizia giudiziaria voglia usare l’aliquota di sangue per finalità medico legale. In caso di mancato avviso la nullità può essere utilmente proposta prima della deliberazione della sentenza di primo grado (nel caso si trattava di giudizio abbreviato a seguito di decreto penale) e l’eccezione non deve essere necessariamente già proposta nell’atto di opposizione in quanto non previsto da alcuna norma. La conclusione è stata l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste (una volta accertata la nullità/inutilizzabilità degli esami ematochimici)

Una sentenza che senz’altro merita piena condivisione e chiarisce, almeno per qualche anno, lo stato dell’arte.

Filippo Poggi