Giudizio abbreviato “secco” assoluzione e rinnovazione dell’istruttoria in appello

In allegato la sentenza della Sezioni Unite 19.01.2017 di ci si è molto parlato nell’interessante convegno della settimana scorsa a Cesena sul giudizio abbreviato e depositata lo scorso 14.04.2017 (il giorno successivo al convegno, purtroppo).

In ogni caso, la sentenza afferma con chiarezza il principio di diritto conseguenza del giudizio di colpevolezza oltre il ragionevole dubbio e la costituzionalizzazione del giusto processo, che anche nel giudizio abbreviato ‘secco’ in caso di assoluzione in primo grado ed impugnazione del PM il giudice di appello è tenuto ad assumere nel contraddittorio delle parti, l’esame delle fonti dichiarative su cui si è basata la sentenza impugnata, in considerazione che l’esame diretto delle fonti è considerato il modo più efficace per fare emergere la verità processuale (tra l’altro sembra di comprendere dal testo della motivazione. che in appello il teste debba essere sentito non dal giudice ma dalle parti direttamente secondo le modalità esame/controesame).

Le Relatrici del Convegno Consiglieri Mori e Calandra sulla base delle informazioni provvisorie, non hanno giustamente mancato di rilevare come la sentenza, apparentemente garantista a tutto tondo, possa anche risolversi in una clamorosa debacle per le aspettative dell’imputato che magari si era appunto deciso ad adire il rito sulla base di verbali si assunzioni di informazioni magari deboli e contraddittori quindi per questo attaccabili nel giudizio che si base su un materiale diverso ma che deve essere esaminato con lo stesso scrupolo (se non con uno scrupolo maggiore) delle risultanze probatorie dibattimentali.

In effetti l’unica soluzione appare quella affacciata “provocatoriamente” al Convegno ma sulla quale occorre riflettere senza preconcetti, per cui almeno in caso di giudizio abbreviato, sia precluso l’appello del PM a fronte della sentenza di assoluzione, restando ovviamente il ricorso per cassazione perfettamente in grado di emendare vizi di interpretazione della legge sostanziale o processuale.

Il Convegno ha fornito spunti di grandissimo interesse per tutti i soggetti processuali, individuando tipologie di reato alle quali sembra meglio attagliarsi nel caso ovviamente l’obiettivo della difesa sia l’assoluzione (processi molto tecnici come quelli di bancarotta o responsabilità medica o anche di omicidio stradale).

Sono state di grandissimo interesse gli spunti offerti alla discussione dal Collega Piero Monteleone in caso di giudizio abbreviato plurisoggettivo, nel caso in cui tutti gli imputati si siano sempre avvalsi della facoltà di non rispondere ed anche sulla base di questo si propenda per il rito, quando poi a rito ammesso uno o più imputati chiedano l’interrogatorio e facciano delle chiamate in correità imprevedibili che possono anche difficilmente essere contrastate in quanto l’esame è condotto dal giudice cui i difensori possono solo proporre domande ai dichiaranti.

La questione della mancanza di un terreno tendenzialmente immodificabile sulla quale basare l’accesso al rito è vanificato dall’art. 441, comma 5 c.p.p. che può essere inteso dai giudici con le sensibilità più diverse e che consente sostanzialmente senza limiti di integrare la base decisoria.

Insomma l’unica garanzia certa per l’imputato resta solo quella che nel giudizio abbreviato “secco” il PM non può modificare l’imputazione, la quantificazione della pena e la applicazione dello sconto effettivo del 1/3 è questione assai opinabile che solo in parte può indirettamente essere sindacata in appello.

Un Convegno di grandissimo interesse proprio perché ci ha prospettato il giudizio abbreviato come è attualmente disciplinato in questo momento ma con domande che per ora restano con risposte molto parziali o senza risposta.

Filippo Poggi