Giudice Esecuzione e aumenti per continuazione

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte ha annullato con rinvio (sentenza depositata l’08.06.2021) l’ordinanza resa dal Tribunale di Forlì in funzione di giudice dell’esecuzione in quanto non è stato rispettato il principio di diritto secondo il quale il giudice ha l’onere di motivare su ciascun reato satellite per cui applica un aumento in continuazione. Nel caso di specie erano intervenuti due precedenti ordinanze di altri giudice dell’esecuzione che avevano determinato alcuni aumenti in continuazione, mentre il giudice forlivese rideterminava tali aumenti “in malam partem” per il condannato (il limite dell’aumento di pena non può mai essere superiore a quello determinato dal giudice della cognizione), tuttavia sempre il giudice dell’esecuzione deve motivare su detti aumenti specie quando siano già stato oggetto di valutazione di altro giudice dell’esecuzione con provvedimento ormai definitivo.

Filippo Poggi