Facoltà di astensione dei prossimi congiunti e pluralità di imputati

In questa sentenza della Quinta Sezione Penale è stato esaminato il caso di un imputato (Tizio) che con la stessa azione aveva minacciato di morte (brandendo una mannaia e un coltello) tanto il fratello (Caio) quanto un terzo estraneo (Sempronio).

Nel ricorso si è sollevata la questione di nullità della deposizione dibattimentale di Caio per mancato avviso della facoltà di astenersi per quanto riguardava il fatto commesso in danno del terzo soggetto (pacifico il fatto che Caio doveva deporre anche per il fatto commesso nei suoi confronti dal fratello Tizio in qualità di persona offesa dal reato).

In buona sostanza il fratello parte lesa era obbligato a riferire quanto commesso dall’imputato contro di lui ma non quanto commesso contro il terzo, almeno nell’impostazione della difesa.

In realtà la vera ratio decidendi della questione sottoposta alla Corte è stata quella secondo cui trattandosi di una nullità relativa ex art. 181 c.p.p. doveva essere immediatamente eccepita dal difensore dell’imputato presente al dibattimento (che è una partita a tennis e non a scacchi ….), la mancata eccezione comportava ovviamente la sanatoria della eventuale nullità e quindi la piena validità della deposizione ai fini della decisione.

La Suprema Corte però coglie l’occasione di motivare lungamente (con quello che però resta un obiter dictum) sul fatto che il fratello Caio non avrebbe comunque potuto avvalersi della facoltà di non rispondere sul fatto del prossimo congiunto ex art. 199 c.p.p. quando con una stessa azione di commetta una pluralità di reati (come nel caso che occupa anche nei confronti di Sempronio non legato da parentela o affinità a Caio).

In tal caso secondo la Corte l’unitarietà della condotta rende inscindibile il contenuto della deposizione con obbligo del prossimo congiunto di deporre e dire la verità, non potendosi ravvisare una inutilizzabilità relativa a parte della deposizione.

Una sentenza che merita una qualche riflessione.

Filippo Poggi

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pdf Cass. sez. V 13529 - 2017 279 KB