Estensione del diritto di astensione dalla testimonianza del difensore – Etica e deontologia professionale

In questa ordinanza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione N. 27703/2020 è chiaramente affermato il principio che il diritto/dovere del difensore di astenersi dal deporre vale anche per quanto appreso durante una fase o prestazione stragiudiziale ( v. pagg. 4-5 della motivazione).

La Corte ha ben precisato che è sempre irrilevante ai fini del riconoscimento del segreto professionale “l’interesse soggettivo di chi ha articolato la prova testimoniale”.

In ogni caso occorre tenere presente che sempre anche nella fase delle indagini preliminari solo il giudice (art. 200, comma 2 c.p.p.) e mai il pm (neppure nella fase delle indagini preliminari, tuttavia su questa opzione interpretativa il consenso non è unanime) può valutare le circostanze e ordinare di deporre, ma anche in quel caso personalmente opporrei sempre il segreto professionale, interessando immediatamente COA e CNF che sono i depositari della nostra etica professionale. Non sono ammessi atteggiamenti timidi quando si deve proteggere il segreto professionale in favore dei nostri assistiti.

L’art. 256 c.p.p. invece in tema di esibizione di documenti fa riferimento alla “autorità giudiziaria” concetto che invece senza dubbio ricomprende anche il pm, in questo caso il segreto professionale va opposto con atto scritto.

Filippo Poggi

Allegati

File Dimensione del file
pdf Ordinanza Cassazione Civile 79 KB