La Quarta Sezione Penale in un processo per guida in stato di ebbrezza ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva sostanzialmente confermato quella del GIP di Forlì che aveva condannato l’imputata per avendo la difesa eccepito la nullità degli accertamenti sanitari disposti per esclusiva finalità medico legale (catena di custodia del campione di sangue, esiti prodotti solo alcuni giorni dopo il sinistro etc.) senza l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore. La Corte di Appello in motivazione avevo rilevato la tardività della eccezione ma la Suprema Corte (giudice del fatto sulle questioni processuali) aveva evinto dal verbale di udienza che l’eccezione era stata correttamente proposta nel corso del giudizio di primo grado, di qui l’esito dell’annullamento senza rinvio e l’assoluzione dell’imputata perché il fatto non sussiste.
La Seconda Sezione Penale ha rilevato in ordine alla notifica del decreto di citazione a mani di “persona convivente” esaminando gli atti del processo (giudice del fatto) che la notifica era stata eseguita a mani di persona che in sede di perquisizione l’imputato aveva chiamato “la propria compagna” e che risultava residente nell’abitazione dove l’imputato aveva dichiarato il domicilio da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso che tuttavia non impedisce alla Suprema Corte di rilevare di ufficio la illegalità della pena in quanto ritenuta l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648 la pena base era stata individuata in misura superiore al massimo edittale previsto in Euro 516,00 (errore compiuto dal Tribunale ma non rilevato da alcuno), da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza con rettifica della pena pecuniaria operato direttamente dalla Cassazione.
La Quinta Sezione Penale ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Bologna (primo grado Tribunale di Forlì) che in un processo per furto e falso dopo avere assolto l’imputato dal reato di falso per depenalizzazione ha erroneamente ritenuto la sussistenza dell’aggravante originariamente contestata di cui all’art. 61 n. 2 codice penale (cd nesso teleologico) che invece dove cadere insieme alla assoluzione per il reato-fine, da qui la sentenza di annullamento della pronuncia ai fini penali per intervenuta prescrizione.
Filippo Poggi