Elezione e dichiarazione del domicilio tra procedimenti diversi e imputato detenuto

E’ stata rimessa, con ordinanza della Terza Sezione Penale, alla Sezioni Unite Penali la questione di diritto su quali sia l’esatta interpretazione dell’art. 156 c.p.p. che prevede che in caso di detenzione dell’imputato la notifica degli atti processuali deve essere fatta presso il luogo di detenzione e non presso il domicilio eventualmente dichiarato o eletto. In questo senso opina l’ordinanza di remissione ed anche a chi scrive sembra l’interpretazione più convincente e garantita dal fatto che il detenuto è per definizione sempre reperibile e le notifiche debbano essere eseguite a mani proprie.

In al pronuncia della Quinta Sezione Penale la Suprema Corte afferma l’irrilevanza del mutamento dei reati indicati nel verbale di elezione/dichiarazione del domicilio e richiama anche una giurisprudenza risalente quanto poco persuasiva secondo la quale in caso di riunione di procedimenti (attività del PM) se anche solo in uno di questo l’imputato abbia eletto il domicilio tutte le notificazioni debbono compiersi presso quel domicilio.

Infine si nota come la Corte di Appello di Bologna dopo due sentenze delle Sezioni Unite tranchant sulla impossibilità di notificare al difensore il decreto di citazione in presenza di una dichiarazione/elezione del domicilio valida ed efficace, continua a notificare il decreto anche per l’imputato al difensore ai sensi dell’art. 157- comma 8 bis c.p.p. notifica all’evidenza nulla, ma con nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima dell’accertamento della regolare costituzione della parti per evitare qualunque sanatoria.

Saluti a Tutti, Filippo Poggi