Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio e processo in absentia

In allegato la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2017 che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Asti in relazione alla possibilità di procedere in assenza dell’imputato quando questi abbia solamente eletto il domicilio presso il difensore designato di ufficio.

La questione di grande rilevanza pratica e che tocca un punto fondamentale del processo accusatorio, va detto subito, è stato dichiarata inammissibile e non infondata nel merito. Restano quindi spazi operativi per giudici e avvocati per sollevare nuovamente la questione di costituzionalità.

La Corte Costituzionale ha rilevato giustamente che l’ordinanza del Tribunale di Asti (che pure era riccamente motivata) aveva individuato in maniera non corretta le norme sospettate di illegittimità costituzionale negli artt. 161 e 163 c.p.p. mentre semmai si sarebbe dovuto impugnare il combinato disposto dall’art. 420-bis, comma 2, 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui consentono di procedere in assenza sulla sola base di una elezione o dichiarazione del domicilio.

La Consulta ha poi rilevato che il giudice remittente non aveva specificato se nel caso concreto, al di là della designazione di ufficio, il difensore era in qualche modo riuscito ad instaurare un rapporto professionale con l’imputato, informazioni ritenute necessarie ai fini della ammissibilità della questione di costituzionalità.

Infine la Corte ha rammentato che la giurisprudenza sovranazionale ed in particolare quella della Corte Edu non prescrive una notifica personale all’imputato ma deve essere certamente assicurato che la sua non partecipazione al giudizio è frutto di una scelta consapevole e volontaria.

La parte meno condivisibile della motivazione è quella in cui la Corte pare non ammettere la possibilità di una pronuncia additiva che “manipoli” la norma al fine di espungere tra i casi in cui è possibile procedere in assenza, quello in cui risulta la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio.

Ci sono molti spazi per censurare la norma ed altrettanti per sostenere che nei casi concreti l’assenza dell’imputato non è frutto di una scelta consapevole, ciò anche al fine di garantire la possibilità dello stesso di presenziare al giudizio, spesso resa impossibile da discutibili prassi di polizia di fronte alle quali occorre reagire con ogni mezzo offerto dell’ordinamento.

Resto sempre più convinto che il processo in absentia abbia sottratto garanzie all’imputato rispetto al giudizio in contumacia per come si era configurato a seguito di modifiche normative ed interpretazioni giurisprudenziale, liquidate con l’entrata in vigore della Legge n. 67/2014.

Filippo Poggi

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