Dichiarazione del domicilio e notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis c.p.p.

In allegato la copia dell’ordinanza resa dalla Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Bologna sulla eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione effettuata via PEC al difensore nonostante l’imputato avesse dichiarato il domicilio presso la propria abitazione ed ivi avesse ricevute tutte le notifiche dalle indagini preliminari fino a tutto il giudizio di primo grado.

Una ordinanza sostanzialmente eversiva della norma di cui all’art. 157, comma 8-bis c.p.p. (nonché dell’art. 161 c.p.p.) come interpretata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19602/2008.

In tale modo la Corte di Appello di Bologna pretende ormai con indirizzo quasi uniforme di notificare presso i difensori di fiducia tutti i decreti di citazione tamquam non essent elezioni o dichiarazione del domicilio regolarmente fatte dagli imputati nel corso del processo.

Nel mio caso ho preferito sollevare la questione con una memoria depositata in cancelleria alcuni giorni prima dell’udienza, udienza alla quale poi non mi sono presentato (naturalmente lo stesso ha fatto l’imputato) per evitare qualunque sanatoria (nullità a regime intermedio quindi sanabile) e non essere sgradevolmente interrogato sui miei obblighi deontologici di informare il cliente sulla data di udienza (nessun obbligo credo, vista la dichiarazione del domicilio e il mio esplicito rifiuto manifestato fin dalla nomina depositata nel 2009 di ricevere notifiche ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis c.p.p).

Vedremo cosa deciderà tra qualche mese la Corte di cassazione.

Filippo Poggi

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