Ebbrezza particolare tenuità e sospensione della patente di guida

In questa argomentata sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione depositata ieri 02/11/2015 vengono affrontate numerose questioni in ordine alla applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza.

In primo luogo la Corte prende nettamente posizione per l’applicabilità del nuovo istituto sostanziale anche per i reati che prevedano valori-soglia di rilevanza penale, addirittura come nel caso di cui alla guida in stato di ebbrezza, prima della soglia del penalmente rilevante sia previsto un valore alcolemico (0,5 – 0,8 g/L) per cui è previsto un illecito amministrativo.

In secondo luogo la Corte ritiene che pur in presenza di una sentenza di proscioglimento per non punibilità la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida debba essere applicata, anzi debba essere applicata dallo stesso giudice penale.

La questione è opinabile e sicuramente merita di essere approfondita: certamente è vero che la sentenza dibattimentale che si conclude con l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. accerta la sussistenza del reato e la sua attribuibilità all’imputato, ma è pur sempre vero che si tratta di una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 cpp, per cui non vedo come il giudice possa applicare la sanzione amministrativa accessoria che dovrebbe essere rimessa alla competenza del Prefetto come nel caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.

In caso di annullamento con rinvio alla Corte di appello per la sola valutazione della applicabilità dell’art. 131-bis c.p. mi pare di capire che si formi il giudicato sulla responsabilità penale dell’imputato con conseguente impossibilità di dichiarare la prescrizione nel giudizio di rinvio.

Filippo Poggi

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