DL n. 149/2020 processi di Appello – sospensione prescrizione e termini custodia cautelare

Nella giornata di ieri 9.11.2020 è stato pubblicato sulla G.U. (alle 23.30 di ieri sera ancora non si vedeva ma lasciamo stare …) ed è entrato immediata in vigore il DL N. 149/2020 che contiene agli artt. 23 e 24 disposizioni urgenti in materia penale.

Nello stesso giorno la Direzione DGSIA del Ministero della Giustizia ha finalmente pubblicato (dopo un vacatio di 12 giorni in cui non si sapeva bene cosa fare) gli indirizzi PEC di tutti gli Uffici Giudiziari ai quali indirizzare le comunicazioni per deposito di atti previsti dall’art. 24, comma 4 del DL N. 137/2020 (una sentenza molto criticabile non ha ammesso i motivi aggiunti inviati via pec).

In ordine ai processi di appello fino al 31.01.2021 è previsto che siano trattati in camera di consiglio non partecipata come forma di trattazione ordinaria, tutti gli appelli penali di fronte alla Corte territoriale tranne i casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

Il processo è celebrato con le forme ordinarie se lo chiede il pm, una parte privata ovvero l’imputato manifesta la volontà di comparire (per i detenuti mi pare che tale volontà possa essere manifestata anche ai sensi dell’art. 123 c.p.p.).

Nel caso di trattazione in camera di consiglio non partecipata il pm rassegna le sue conclusioni scritte almeno 10 gg prima dell’udienza che vengono immediatamente comunicate alla altre parti che possono entro 5 gg prima dell’udienza comunicare alla Corte le loro conclusioni scritte ai sensi dell’art. 24 del DL N. 137/2020 il che significa, almeno a mio giudizio, con atto inviato via PEC alla Cancelleria della Corte con firma digitale.

La Corte – e questo è un punto molto critico della norma – può deliberare con la camera di consiglio virtuale con i consiglieri collegati in via telematica con i problemi ed i difetti di garanzie facilmente intuibili e già rilevati da UCPI (monocraticità occulta, mutamento del collegio designato e violazione del giudice naturale, mancata segretezza della deliberazione etc.).

Esperienza personale: ho appena scritto alla Cassazione per la trattazione orale: è stato disposto il rinvio del processo si precisa con il medesimo relatore nulla si dice degli altri componenti del collegio.

Il dispositivo della sentenza è poi comunicato alla parte sempre a mezzo PEC.

In caso si voglio procedere con le forme ordinarie le parti devono inviare almeno 15 gg liberi prima dell’udienza (termine perentorio) una richiesta scritta di trattazione orale che deve essere inviata alla cancelleria della Corte, almeno così mi pare di comprendere, con atto scritto scansionato e trasmesso a mezzo PEC con firma digitale.

La disposizione non si applica per i primi 15 gg dall’entrata in vigore del DL quindi fino al 23.11.2020 compreso le udienze devono essere celebrate con le forme ordinarie.

Per le udienze fissate tra il 16esimo e il 30esimo giorno dall’entrata in vigore del DL la richiesta di trattazione orale va presentata a pena di decadenza entro il 14.11.2020 (5 gg.).

In ordine alla sospensione della prescrizione, che vale per tutti processi, in questo DL opportunamente non è stata prevista una sospensione generalizzata del decorso della prescrizione norma di sospetta legittimità costituzionale. L’art. 24 prevede che in caso in cui il processo debba essere rinviato per impedimento di un teste, consulente, perito, imputato in procedimento connesso, se l’assenza è determinata da restrizioni della libertà di movimento o quarantena o isolamento fiduciario, la prescrizione è sospesa comunque non oltre il 31.01.2021. L’udienza non può essere differita oltre 60 gg dalla presumibile cessazione dell’impedimento. La sospensione dei termini di custodia è prevista negli stessi casi.

Filippo Poggi

 

                               Art. 23

 

Disposizioni per la decisione  dei  giudizi  penali  di  appello  nel

           periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla

scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020,  n.  35,  fuori  dai  casi  di   rinnovazione   dell’istruzione

dibattimentale, per la decisione sugli  appelli  proposti  contro  le

sentenze di primo grado la corte di  appello  procede  in  camera  di

consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei  difensori,

salvo che una delle parti private  o  il  pubblico  ministero  faccia

richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volonta’

di comparire.

  1. Entro  il  decimo  giorno  precedente  l’udienza,  il  pubblico

ministero  formula  le  sue  conclusioni  con  atto  trasmesso   alla

cancelleria della corte  di  appello  per  via  telematica  ai  sensi

dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con

provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e

automatizzati. La cancelleria invia l’atto  immediatamente,  per  via

telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del  decreto-legge  8

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che,  entro  il

quinto  giorno   antecedente   l’udienza,   possono   presentare   le

conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della  corte

d’appello  per  via  telematica,  ai  sensi  dell’articolo   24   del

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

  1. Alla deliberazione la corte di appello procede con le  modalita’

di cui all’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28  ottobre  2020,

  1. 137. Il dispositivo della decisione e’ comunicato alle parti.
  2. La richiesta di discussione orale e’ formulata per iscritto  dal

pubblico ministero o dal difensore entro  il  termine  perentorio  di

quindici giorni  liberi  prima  dell’udienza  ed  e’  trasmessa  alla

cancelleria  della  corte  di  appello   attraverso   i   canali   di

comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti  dal

comma 2. Entro  lo  stesso  termine  perentorio  e  con  le  medesime

modalita’ l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta  di

partecipare all’udienza.

  1. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei

procedimenti nei quali  l’udienza  per  il  giudizio  di  appello  e’

fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata  in

vigore del presente decreto.

  1. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei  procedimenti

nei quali l’udienza e’ fissata tra  il  sedicesimo  e  il  trentesimo

giorno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la

richiesta di discussione  orale  o  di  partecipazione  dell’imputato

all’udienza e’ formulata entro il termine perentorio di cinque giorni

dall’entrata in vigore del presente decreto.

                               

                                             Art. 24

 

Disposizioni sulla sospensione del corso  della  prescrizione  e  dei

  termini di custodia  cautelare  nei  procedimenti  penali,  nonche’

  sulla sospensione dei termini  nel  procedimento  disciplinare  nei

  confronti dei magistrati, nel periodo di  emergenza  epidemiologica

  da COVID-19

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla

scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il  tempo  in  cui

l’udienza e’ rinviata per l’assenza  del  testimone,  del  consulente

tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i  quali

siano stati citati a comparire per  esigenze  di  acquisizione  della

prova,  quando  l’assenza  e’  giustificata  dalle   restrizioni   ai

movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a

isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in  materia

di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19

sul territorio nazionale previste dalla legge  o  dalle  disposizioni

attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di  tempo

sono sospesi  il  corso  della  prescrizione  e  i  termini  previsti

dall’articolo 303 del codice di procedura penale.

  1. Nei casi di cui al comma 1, l’udienza non puo’ essere  differita

oltre il sessantesimo giorno successivo alla  prevedibile  cessazione

delle restrizioni ai movimenti,  dovendosi  avere  riguardo  in  caso

contrario, agli effetti della  durata  della  sospensione  del  corso

della prescrizione e  dei  termini  previsti  dall’articolo  303  del

codice di procedura penale, al tempo della restrizione  aumentato  di

sessanta giorni.

  1. Nel computo dei termini di cui all’articolo 304,  comma  6,  del

codice di procedura penale salvo che  per  il  limite  relativo  alla

durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene  conto  dei

periodi di sospensione di cui al comma 1.

  1. Il corso dei termini di cui all’articolo 15, commi 2  e  6,  del

decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 e’  sospeso  durante  il

tempo in cui il procedimento disciplinare e’ rinviato  per  l’assenza

del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra  persona

citata a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando

l’assenza e’ giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte

dall’obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento

fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di

contenimento e gestione della emergenza  epidemiologica  da  COVID-19

sul territorio nazionale previste dalla legge  o  dalle  disposizioni

attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della

sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.