Dichiarazione o elezione del domicilio e notifica presso il difensore di fiducia

In questa sentenza della Sezioni Unite N. 58120/2017 di cui è stata appena depositata la motivazione lo scorso 29.12.2017, è stato definitivamente cassato quell’orientamento giurisprudenziale che nel caso di nomina di difensore di fiducia riteneva che la notifica del decreto di citazione a giudizio potesse essere effettuata presso il difensore anche qualora l’imputato avesse dichiarato o eletto il domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p. addirittura anche nel caso in cui il difensore avesse regolarmente manifestato la sua volontà di non accettare notificazioni per conto dell’assistito nei termini di cui all’art. 157, comma 8-bis c.p.p.

La sentenza è stata deliberata su conclusioni conformi dell’Avvocato Generale che aveva richiesto l’annullamento della pronuncia della Corte di Appello di Bologna.

La sentenza che merita piena condivisione, tra l’altro sembra frenare sul tanto inopportuno quanto metodologicamente scorretto, indirizzo secondo il quale le norme processuali potrebbero anzi dovrebbero essere interpretate anche alla luce di norme deontologiche forensi, all’evidenza dettate per altri fini (v. sentenze sul cd abuso del processo e sulla sanatoria della nullità in caso di mancata notifica del decreto di citazione ad uno dei due difensori di fiducia qualora l’altro non abbia eccepito formalmente tale omessa notifica).

Filippo Poggi

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pdf Cass. sez. un. 58120 - 2017 567 KB