La Corte di Appello di Bologna ha annullato la sentenza di primo grado (nonché il decreto che dispone il giudizio) sul presupposto che il verbale di identificazione ed elezione di domicilio dell’imputato non contenesse il numero del procedimento e neppure l’indicazione delle norme violate o il fatto storico pur essendo il processo al momento della redazione del verbale nella fase dell’udienza preliminare. La dichiarazione di nullità della sentenza ha comportato il regresso del processo alla fase dell’udienza preliminare.
Filippo Poggi