Decreto penale di condanna e speciale tenuità del fatto ex art. 131-bis del c.p.

In questa sentenza della Prima Sezione Penale depositata il 28.03.2017 Est. Magi viene affrontata la possibilità di applicare la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis codice penale all’interno del procedimento monitorio.

Nel caso di specie il GIP ritenendo “probabile” la ricorrenza di detta causa di non punibilità aveva restituito gli atti al PM, che impugnava l’ordinanza censurandone l’abnormità.

Nella sentenza la Suprema Corte premessa una ricostruzione dell’istituto giurisprudenziale dell’abnormità processuale, accoglie la richiesta del PM in quanto i poteri del GIP in sede di valutazione della richiesta di decreto penale sono esclusivamente quelli indicati tassativamente dalll’art. 459, comma 3 c.p.p.

La Cassazione prosegue aggiungendo che sarebbbe comunque inibito al GIP di prosciogliere l’imputato ax art. 129 c.p.p. facendo applicazione della causa di non punibilità e questo non perché la non punibilità del fatto non sia espessamente richiamata nell’art. 129 (per via interpretativa la sua rientranza nel novero delle cause di non punibilità) ma perché l’esito del processo monitorio sarebbe una sentenza di proscioglimento con completamente liberatoria tanto che deve essere iscritta nel certificato penale e tale conclusione comprimerenbbe i diritti della parti, imputato e parte lesa, che invece sono pienamente assicurati anche quando a tale esito si pervenga nella fase delle indagini preliminari con richiesta di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis c.p.p.

Una sentenza che merita piena condivisione.

Filippo Poggi