D.L. 12.9.2014 n. 132 Procura Speciale

Con decreto del 14.12.2015 il Tribunale di Milano – IX Sez. Civ. – ha ritenuto che la previsione normativa della comparizione personale dei coniugi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile non esclude la possibilità di uno di essi di avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale e ciò sulla base dell’argomentazione che l’utilizzo dell’avverbio “personalmente” compare anche nella procedura giurisdizionale ma ciò non preclude, come avviene di prassi, la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale. Di avviso contrario è il Ministero della Giustizia in quanto dal tenore letterale del richiamato art. 12 c.3 si legge che “l’Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che essi vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate”.  Appare pacifico, dunque, in base al tenore letterale, che l’Ufficiale dello Stato Civile deve sentire personalmente le parti. Non può costituire elemento decisivo, come invece supposto dal Giudice nel richiamato provvedimento, il fatto che la legge sul divorzio stabilisca che i coniugi debbano comparire personalmente innanzi al Presidente del Tribunale o a mezzo procuratore speciale, solo ove soccorrono gravi e comprovati motivi. Motivi che devono essere delibati dal Presidente del Tribunale mentre detta specificazione non è contenuta nel corpo della norma dell’art. 12 del D.L. 132/2014 per cui si può agevolmente escludere detta ipotesi di rappresentanza. Una diversa interpretazione, operandosi in un contesto non giudiziale e senza il controllo quindi di un Giudice, potrebbe far venir meno la garanzia della genuinità ed attualità delle dichiarazioni delle parti ricevute dall’Ufficiale di Stato Civile. In effetti, il Ministero ha fatto uso del principio che ove manchi una espressa disposizione, non si possa interpretare la norma in senso estensivo per cui va esclusa qualsiasi possibilità per uno dei coniugi di farsi rappresentare da un procuratore in questo specifico caso.

Fonte: Guida al Diritto n. 48/2016

Marzo 2017

Nota a cura avv. E. Oropallo