Commisurazione della sanzione amministrativa e ricorso per cassazione

In questa interessante sentenza della Quarta Sezione Penale (presidente Dovere l’estensore della sentenza sul disastro di Viareggio) è stato affermato chiaramente che la durata della sospensione della patente di guida deve essere effettuata in base ai parametri dell’art. 218, comma 2 del codice della strada (entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare)  e non dell’art. 133 del codice penale che regola appunto la commisurazione della pena.

La Suprema Corte inoltre ha annullato parzialmente la sentenza di patteggiamento impugnata del Tribunale di Rimini (ricorso pacificamente ammissibile in quanto la determinazione della sanzione accessoria non è oggetto di accordo) in quanto il Tribunale aveva applicato la sanzione nel massimo di due anni senza alcuna motivazione.

Filippo Poggi