Codice rosso

In allegato il testo della Legge 19.07.2019 n. 173 e le prime disposizioni applicative e direttive alla polizia giudiziaria emanate dal Procuratore Distrettuale di Bologna.

Le nuove norme meritano una attenta riflessione e attingono a molte parti del codice penale e del codice di procedura penale.

La prima impressione e quella di un esasperato rigorismo sanzionatorio che ha condotto ad aumentare significativamente le pene edittali per tutti i reati sessuali, di maltrattamento e stalking.

Il tutto come ben si precisa, senza investire un euro, in quanto tutti nuovi adempimenti devono avvenire senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Una norma che ben rappresenta questo diritto penale durissimo e con poca possibilità di riabilitazione è quella che impone nei reati sessuali, nei maltrattamenti e nello stalking quando sia concessa la sospensione condizionale (quindi condotte non gravi sostanzialmente moleste) che il condannato sia sempre onerato, a pena di revoca del beneficio (modifica dell’art. 165 del codice penale), di frequentare corsi di assistenza psicologica o di recupero (non meglio definiti e individuati) a sue spese con evidenti profili di illegittimità costituzionale (anche per la sua totale indeterminatezza quanto a modi e durata).

Molto condivisibile invece l’introduzione dell’art. 64-bis delle disp. att. c.p.p. che onera il giudice penale di comunicare ogni provvedimento cautelare o decisorio al giudice civile competente per i procedimenti di separazione personale tra i coniugi, cause relative ai figli di minore età o all’esercizio della potestà (sic) genitoriale (art. 14 della Legge).

Insomma a prima vista oltre che Codice, almeno a mio giudizio, anche Allarme Rosso.

Filippo Poggi