Innovazioni in tema di motivazione dell’ordinanza cautelare e dei poteri del tribunale del riesame

In questa sentenza della VI sezione penale della Corte Suprema è stata confermata la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli che annullava l’ordinanza cautelare del GIP redatta con la tecnica del copia-incolla degli atti del PM e della PG quindi sfornita dal requisito dell’autonoma valutazione dei fatti.

In effetti però l’approdo ermeneutico della sentenza è tutt’altro che tranquillante: in buona sostanza viene ampiamente ridimensionato il nuovum rappresentato dalla modifiche delle norma del c.p.p. intervenuto con Legge n. 47/2015.

In buona sostanza in questa sentenza al Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo il quale tali norma non avrebbero un contenuto veramente innovativo, limitandosi ad offrire una interpretazione autentica del tessuto normativo cautelare personale previgente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Una interpretazione tanto più preoccupante se si pensa che in realtà si tratta di un obiter dictum perché l’ordinanza cautelare era stata resa nella vigenza della previgente disciplina, quindi le nuove regole in tema di esigenze cautelare e di motivazione dell’ordinanza ai sensi degli artt. 274 e 292 cpp non potevano essere applicati e quindi fondare un vizio di legittimità della stessa.

Eppure la Cassazione non ha voluto rinunciare ad emanare questa motivazione-manifesto, molto ‘conservatrice’, peraltro contrastata da decisioni di segno assai diverso, specie in punto di esigenze cautelari dove la nuova norma avrebbe inciso in profondità.

Sono questioni di cui stanno discutendo oggi e domani a Bolzano giudici, avvocati e professori della Scuola Bolognese (Sgubbi, Mazzacuva, Stortoni, Albiani e Vicoli) in un convegno di notevole interesse organizzato dal COA e dalla Camera Penale.

Filippo Poggi

Messa alla prova e sospensione della patente

In questa interessante sentenza della Quarta Sezione Penale, la Suprema Corte affronta un tema inedito: se in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova il giudice possa applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La soluzione adottata dalla Corte è negativa in quanto in tutti i casi di estinzione del reato senza accertamento di responsabilità come avviene appunto nel caso di esito positivo della messa alla prova, il giudice non deve applicare alcuna sanzione in quanto la competenza passa al Prefetto cui deve essere trasmessa copia della sentenza irrevocabile.

La pronuncia affronta anche la questione degli aspetti di contatto con l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito dell’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ravvisando appunto come i due istituti siano diversi in quanto in quest’ultimo caso il giudice accerta la responsabilità dell’imputato, poi procede alla sostituzione della pena con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, quindi resta nella competenza del giudice penale anche l’applicazione della sanzione della sospensione della patente.

E’ stata disciplinata dal Legislatore in modo non irragionevole il fatto che solo nel caso del lavoro di pubblica utilità venga dimezzato il periodo di sospensione della patente, beneficio non previsto invece nel caso di esito positivo della messa alla prova.

Un sentenza che merita piena condivisione.

Filippo Poggi

Diritti di copia su supporto informatico – Il CdS conferma la sentenza Tar Lazio

In allegato il testo della sentenza del Consiglio di Stato 21/09/2015 n. 4408che ha confermato la sentenza del Tar Lazio che ha stabilito che nel processo penale in caso di richiesta di documenti su supporto informatico (intercettazioni telefoniche ed ambientali, riprese audio-video etc.) l’imposta di € 295,16 può essere richiesta una sola volta indipendentemente dal numero di supporti utilizzati per la duplicazione. La sentenza deve essere ovviamente immediatamente applicata dall’Amministrazione della Giustizia, in questo caso da cancellerie e segreterie che non credo possano opporre circolare o altri di interpretazione non ancora emanati ma che comunque non potrebbero mai superare, se non con altro atto normativo, la decisione definitiva del giudice amministrativo.

Filippo Poggi