Uno strumento di lavoro prezioso come sempre (ma senza trascurare altre fonti di interpretazione).
Filippo Poggi
Uno strumento di lavoro prezioso come sempre (ma senza trascurare altre fonti di interpretazione).
Filippo Poggi
In allegato le motivazioni depositate ieri della rilevantissima sentenza n. 2210/2016 della Terza Sezione della Corte di Cassazione ud. 17/09/2015 (Est. Scarcella) che quale conseguenza della sentenza Taricco ha ritenuto di potere disapplicare i termini massimi di prescrizione in materia di frodi fiscali (questione di competenza UE).
Si tratta di una sentenza con un apparato argomentativi di notevole complessità in tema di ricognizione della portata del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Nella medesima fattispecie astratta la Corte di Appello di Milano ha invece investito della questione di legittimità costituzionale la Consulta (contro-limiti costituzionali rispetto all’applicazione interna del diritto comunitario in materia penale sostanziale).
E’ un tema affascinanante (ma anche un poco preoccupante) che di certo sarà oggetto di approfondimento a tutti i livelli nei prossimi mesi.
Filippo Poggi
Carissimi Colleghi,
sono ad segnalarVi, allegata alla presente, la sentenza n. 488 emessa in data 25 settembre 2015 dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, depositata il 8.1.2016, che stabilisce che se dagli atti della fase esecutiva risulta individuato un difensore di fiducia non si deve provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio nel successivo procedimento di sorveglianza.
Il caso si riferisce a un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna che ordinava il differimento provvisorio dell’esecuzione della pena nei confronti di un soggetto in stato di grave deficienza immunitaria, trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede, che, a sua volta, fissava con decreto l’udienza in camera di consiglio designando , ex art.97 c.p.p., altro difensore, ai sensi dell’art. 655, comma 5, c.p.p nonostante l’istanza fosse stata presentata dal difensore di fiducia del condannato.
Nelle more, il difensore di fiducia depositava una nota con cui dichiarava, quale difensore del condannato, di non rinunciare alla sospensione feriale dei termini processuali.
Con un successivo atto, il Tribunale di Sorveglianza fissava una nuova udienza, in occasione della quale rigettava l’eccezione di omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza sollevata dal medesimo avvocato, che lamentava di aver ricevuto solo la notifica per il condannato, difeso nella fase di cognizione.
Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l’eccezione ed anche le istanze di differimento dell’esecuzione della pena.
Avverso tale provvedimento, ricorre per Cassazione il difensore del condannato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.
Contesta il difensore l’erronea ed inopportuna nomina di un difensore d’ufficio, pur in presenza di un difensore di fiducia (egli, infatti, dichiara di aver ricevuto l’ordine di esecuzione del condannato, di aver inoltrato istanza di differimento obbligatorio della pena, di aver ricevuto il provvedimento di rinvio dell’esecuzione, di aver depositato nota riportante la volontà di avvalersi dei termini feriali).
Rileva la Suprema Corte che l’art.656, comma 5, c.p.p. dispone che il decreto di sospensione della pena detentiva, ove manchi il difensore nominato per la fase dell’esecuzione, è notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.
Ciò al fine di consentire la proposizione delle domande di concessione di misure alternative alla detenzione dalla stessa previste.
Siffatta disciplina è speciale rispetto a quella contenuta nell’art.655, comma 5, c.p.p., a tenore della quale per tutte le altre notifiche da effettuare in fase di esecuzione è prescritta la designazione di un difensore d’ufficio da parte del pubblico ministero in assenza di nomina da parte dell’interessato.
Pertanto – ritiene la suprema Corte – poiché l’avvocato ricorrente, ancorché non nominato difensore di fiducia per la fase dell’esecuzione, ha proposto delle istanze successivamente alla notifica dell’ordine di carcerazione, sulle quali il Tribunale si è pure pronunciato, la conclusione è che il difensore in questione non poteva vedersi negato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di fissazione di udienza ed a partecipare alla medesima.
Da tale sentenza in sintesi si deduce la non legittimità della prassi del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che a fronte di istanza di formulata dopo la notifica dell’ordine di carcerazione con contestuale sospensione ex art. 656 c.p.p. notificato al difensore di fiducia della fase di merito che propone istanza di misura alternativa senza provvedere a formalizzare la nuova nomina a difensore di fiducia , non riceve il decreto di fissazione dell’udienza in quanto viene (erroneamente) nominato un difensore di ufficio.
Ettore Grenci insieme al Direttivo si sta occupando della situazione al fine di cercare di risolvere il problema, ma sin da subito suggerirei di eccepire la nullità della mancata notifica al difensore di fiducia alla luce della errata prassi seguita dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Un caro saluto.
Gian Luca Malavasi
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 settembre 2015 – 8 gennaio 2016, n. 488
Presidente Cortese – Relatore Novik
Rilevato in fatto
In allegato il manifesto dell’Unione creato in occasione dell’astensione dalle udienze proclamata per questa settimana.
In considerazione degli interventi delle Sezioni Unite i contorni del diritto all’astensione sono stati esattamente definiti come diritto di libertà associativa e non possono essere in alcun modo sindacati dal giudice tuttavia occorre tenere presente alcune avvertenze:
La comunicazione dell’astensione può essere fatta dal difensore direttamente in udienza anche a mezzo di un sostituto, in questo caso non ci sono problemi di sorta, tuttavia se il giudice non dovesse disporre il rinvio occorre eccepire immediatamente la nullità, diversamente soggetta a sanatoria.
In alternativa, l’astensione può essere comunicata con dichiarazione depositata o inviata nella cancelleria del giudice almeno due giorni prima dell’udienza e comunicata anche agli avvocati delle altre parti processuali. E’ importante l’esatta osservanza delle forme prescritte dal codice di autoregolamentazione perché in caso diverso il giudice è legittimato a non concedere il rinvio.
E’ consentita l’astensione nei processi dibattimentali ed in tutti quelli in cui la presenza del difensore è solo facoltativa (abbreviato in appello, opposizione archiviazione etc.) tuttavia se si astiene solo il difensore della parte civile o della persona offesa prevale l’interesse dell’imputato alla rapida definizione del suo processo, in buona sostanza se non si astiene espressamente anche il difensore dell’imputato il processo sarà celebrato comunque.
In caso di imputato assistito da due difensori è necessario che entrambi si astengano formalmente anche se non mancano decisioni recentissime di segno contrario (Cfr. Cass. 32990/2015).
Buona astensione a tutti.
Filippo Poggi
In questa interessantissima sentenza della Quarta Sezione Penale si affronta finalmente un tema negletto in tema di accertamento dello stato di ebbrezza tramite il prelievo ematico in termini tanto esaustivi quanto del tutto condivisibili alla luce del dettato normativo e della giurisprudenza delle Sezioni Unite: la Corte richiama la tradizionale distinzione fatta tra prelievi con finalità (anche) terapeutiche che possono sempre essere utilizzati nel processo penale, per quanto riguarda i prelievi con finalità esclusivamente medico legali premesso in buona sostanza che se il prelievo è stato fatto significa che la persona non ha manifestato un “dissenso espresso” (questione sulla quale forse si potrebbe discutere), tuttavia è certo che in quel caso il prelievo deve essere preceduto dall’avvertimento di farsi assistere da un difensore di fiducia, adempimento che deve essere eseguito a pena di nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita prima della pronuncia del giudizio di primo grado (secondo l’insegnamento delle SU) e che non si sana neppure in caso di richiesta e ammissione al giudizio abbreviato.
Filippo Poggi
Le sorti del sequestro ILVA secondo i giudici elvetici.
In allegato la relazione del Massimario destinata alla riunione sezionale della V sezione penale nonché l’informazione provvisoria (che devo alla cortesia del Dott. Santangelo) della decisione della stessa sezione del 12.11.2015 che sembra andare di (consapevole) contrario avviso con il precedente della stessa sezione del 30/07/2015 n. 33774 sui c.d. falsi valutativi.
Una ennesima dimostrazione dell’importanza nonché del potere dell’Ufficio del Massimario sulle decisioni della Corte.
Filippo Poggi
In allegato due recentissime pronunce che mi sono state segnalate dal caro amico Avv. Roberto Brancaleoni Presidente della Camera Penale di Rimini.
Filippo Poggi
– la prima è la motivazione, depositata il 4 Novembre, dell’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Rimini ( Dott. Barbuto estensore ) ha annullato un sequestro preventivo per equivalente ritenendo che la condotta del datore di lavoro che porti illegittimamente in compensazione indennità in realtà non erogate con debiti verso l’INPS, non configura il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico, ma il diverso reato di cui all’art. 316-ter c.p., o nessun reato sotto i 4.000 €. La decisione assume una certa importanza a livello locale poiché pare che ci siano decine di procedimenti analoghi in corso, in cui la Procura di Rimini aveva sempre contestato la truffa aggravata ed i G.I.P. avevano confermato la qualificazione disponendo sequestri. la seconda è un’ordinanza del 3 Novembre con la quale il G.U.P. di Pesaro, in veste di Giudice dell’Esecuzione, ha accolto un’istanza di revoca di sentenza passata in giudicato per omesso versamento di I.v.a., condividendo la tesi che la modifica delle soglie di punibilità intervenuta con il D.Lgs. 158/2015 comporti abolitio criminis per le condotte sotto le nuove soglie, e che il Giudice dell’Esecuzione sia conseguentemente tenuto a revocare la sentenza, pur passata in cosa giudicata ( in questo caso addirittura in esecuzione).
In allegato una memoria con richiesta al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale del processo in assenza di imputato che ha dichiarato il domicilio presso il difensore.
Si tratta solo di una prima approssimazione in cui diverse importanti questioni sono solo accennate (tra l’altro la mia conoscenza della giurisprudenza della Corte Edu è limitatissima) aperta quindi al contributo di tutti quelli che se ne vorranno servire emendandola ed arricchendola, anche perché mi risulta che il Tribunale di Forlì dovrebbe decidere sul punto entro la prima metà di dicembre.
Filippo Poggi
In allegato alla presente l’importante questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Asti (ord. 10/11/2015) del processo in assenza quando l’elezione del domicilio sia stata effettuata dall’indagato presso il difensore di ufficio, ordinanza che mi è stata segnalata dalla carissima amica e collega Licia Zanetti.
Filippo Poggi
In allegato la copia dell’ordinanza resa dalla Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Bologna sulla eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione effettuata via PEC al difensore nonostante l’imputato avesse dichiarato il domicilio presso la propria abitazione ed ivi avesse ricevute tutte le notifiche dalle indagini preliminari fino a tutto il giudizio di primo grado.
Una ordinanza sostanzialmente eversiva della norma di cui all’art. 157, comma 8-bis c.p.p. (nonché dell’art. 161 c.p.p.) come interpretata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19602/2008.
In tale modo la Corte di Appello di Bologna pretende ormai con indirizzo quasi uniforme di notificare presso i difensori di fiducia tutti i decreti di citazione tamquam non essent elezioni o dichiarazione del domicilio regolarmente fatte dagli imputati nel corso del processo.
Nel mio caso ho preferito sollevare la questione con una memoria depositata in cancelleria alcuni giorni prima dell’udienza, udienza alla quale poi non mi sono presentato (naturalmente lo stesso ha fatto l’imputato) per evitare qualunque sanatoria (nullità a regime intermedio quindi sanabile) e non essere sgradevolmente interrogato sui miei obblighi deontologici di informare il cliente sulla data di udienza (nessun obbligo credo, vista la dichiarazione del domicilio e il mio esplicito rifiuto manifestato fin dalla nomina depositata nel 2009 di ricevere notifiche ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis c.p.p).
Vedremo cosa deciderà tra qualche mese la Corte di cassazione.
Filippo Poggi
In questa argomentata sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione depositata ieri 02/11/2015 vengono affrontate numerose questioni in ordine alla applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza.
In primo luogo la Corte prende nettamente posizione per l’applicabilità del nuovo istituto sostanziale anche per i reati che prevedano valori-soglia di rilevanza penale, addirittura come nel caso di cui alla guida in stato di ebbrezza, prima della soglia del penalmente rilevante sia previsto un valore alcolemico (0,5 – 0,8 g/L) per cui è previsto un illecito amministrativo.
In secondo luogo la Corte ritiene che pur in presenza di una sentenza di proscioglimento per non punibilità la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida debba essere applicata, anzi debba essere applicata dallo stesso giudice penale.
La questione è opinabile e sicuramente merita di essere approfondita: certamente è vero che la sentenza dibattimentale che si conclude con l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. accerta la sussistenza del reato e la sua attribuibilità all’imputato, ma è pur sempre vero che si tratta di una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 cpp, per cui non vedo come il giudice possa applicare la sanzione amministrativa accessoria che dovrebbe essere rimessa alla competenza del Prefetto come nel caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.
In caso di annullamento con rinvio alla Corte di appello per la sola valutazione della applicabilità dell’art. 131-bis c.p. mi pare di capire che si formi il giudicato sulla responsabilità penale dell’imputato con conseguente impossibilità di dichiarare la prescrizione nel giudizio di rinvio.
Filippo Poggi
Sembra materia minuta, ma siccome incide nella carne viva è bene conoscerla ed esigerne perlomeno il rispetto.
Massimo Pavarini forse ce ne avrebbe parlato con (nostro) grande interesse.
Filippo Poggi
In allegato la preziosa relazione dell’Ufficio del Massimario Penale in tema di riforma del sistema sanzionatorio in materia fiscale e tributaria.
Filippo Poggi
In allegato la sentenza appena depositata della Seconda Sezione Penale che mi è stata segnalata dalla cara amica e collega Sandra Vannucci.
Nella motivazione si rileva che la causa di non punibilità del fatto ex art. 131-bis del codice penale potrebbe essere rilevato anche di ufficio nel giudizio di cassazione ex art. 609, comma 2 c.p.p. quando non sarebbe stato possibile dedurlo avanti alla Corte di Appello (ma potendo è molto meglio presentare dei motivi aggiunti nei termini) facendo applicazione dell’art. 129 c.p.p. (ma è controversa l’applicabilità della norma in quanto testualmente l’art. 129 non fa riferimento alle cause di non punibilità).
Infine occorre notare lo scrupolo della Cassazione nel computare il periodo di sospensione del processo ai fini di “sterilizzare” la prescrizione anche con riferimento ad un passaggio che merita di essere segnalato: è stato computato anche un periodo di sospensione di due mesi in un caso in cui il difensore aveva chiesto il differimento del processo per legittimo impedimento professionale, istanza non accolta tanto che si era proceduto all’istruttoria ma il giudice aveva dichiarato la sospensione della prescrizione e la relativa ordinanza non era stata impugnata con la sentenza. E’ necessario quindi fare parecchia attenzione a questi passaggi apparentemente solo secondari ma che nel giudizio di legittimità possono risultare decisivi.
Filippo Poggi
In questa ordinanza, di particolare interesse anche per il penalista, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte rimette alle sezioni unite la questione della esatta portata della possibilità di richiedere al giudice civile (cui si chiede di accertare incidenter tantum la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 684 del codice penale) il risarcimento per la pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale anche al di fuori dell’ipotesi di diffamazione.
Una questione che deve essere presa in considerazione, atteso che l’art. 684 c.p. per la sua pena quasi irrisoria e soggetta a oblazione non ha mai svolto alcuna azione deterrente, mentre una causa civile per risarcimento danni potrebbe meglio consigliare al giornalista atteggiamenti improntati al rigoroso rispetto dei limiti del diritto di cronaca.
Filippo Poggi
In questa recentissima pronuncia della Quinta Sezione Penale della Suprema Corte viene affrontato e risolto il reato gravissimo (anche sotto un profilo etico e deontologico) del consiglio sulla scelta del difensore di fiducia fatta da un ufficiale di polizia giudiziaria (divieto codificato dall’art. 25 disp. att. cpp) in concorso con un avvocato (abuso di ufficio per avere prodotto un ingiusto vantaggio patrimoniale nonché falso ideologico sui verbali arresto), fatto ancora più grave quando avvenga in danno di persone arrestate e comunque private della libertà personale. Una sentenza che merita quindi piena condivisione.
Filippo Poggi
In questa interessante sentenza della VI Sezione Penale della Suprema Corte si afferma il principio di diritto secondo il quale all’obbligo del difensore di comunicare immediatamente le ragioni del legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, corrisponde l’onere del giudice (pur sfornito di sanzione processuale) di provvedere senza indugio alla decisione sull’istanza senza attendere la celebrazione dell’udienza nel quadro della migliore collaborazione tra i diversi soggetti processuali (anche ai fini della disposizioni organizzative ex art. 465 cpp di competenza del presidente del collegio o del giudice).
Una questione che dovrebbe trovare ingresso in sede di periodica revisione del nostro Protocollo di gestione dell’udienza penale.
Filippo Poggi
In allegato il testo della sentenza Taricco nonché due primi commenti della dottrina, tutto in vista dell’inizio del corso di diritto penale europeo a Bologna il 23/10/2015 nonché del convegno di Firenze del 30/10/2015.
Filippo Poggi
In allegato la sentenza della Sezioni Unite dep. 15/09/2015 che ha interpretato il limiti entro i quali il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione pur in presenza di cause ostative.
La pronuncia presa in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale e condividendo l’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità, afferma che il giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca della condizionale indebitamente concessa ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis c.p.p., solo ova abbia accertato, anche acquisendo copia del fascicolo della cognizione, che al giudice che ha concesso il beneficio non constassero i precedenti ostativi dalla consultazione del certificato del casellario giudiziale.
Ove invece detti precedenti risultassero invece al giudice della cognizione, non è dato procedere alla revoca in executivis in quanto l’unico strumento sarebbe stato quello della tempestiva impugnazione della sentenza da parte del PM.
Mi pare anche se si possa affermare, seguendo il ragionamento della Corte, che il giudice di appello non può procedere di ufficio alla revoca della condizionale indebitamente concessa in mancanza di impugnazione della parte pubblica, non tanto per il divieto di reformatio in pejus ma per l’essersi formata una preclusione processuale sul punto della sentenza.
Filippo Poggi