La sospensione della prescrizione introdotta dalla cd Riforma Orlando è stata abrogata

In questa sentenza della Terza sezione penale viene esplicitamente chiarito che la sospensione della prescrizione introdotta dalla contestata Riforma Orlando (1 anno 6 mesi per appello e altrettanto per cassazione) è stata abrogata dalla Legge 27/09/2021 n. 134 che ha statuito che la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado (e introduce il rimedio della improcedibilità).

Ne consegue che per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 si applicano i termini di prescrizione ordinari senza alcuna sospensione del decorso della medesima, quindi prescrizione massima di 5 anni per le contravvenzioni e di 7 anni e 6 mesi per i delitti meno gravi.

Filippo Poggi

Il saluto romano costituisce reato se vi è pericolo concreto di riorganizzazione del PNF

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato e risolto la questione delle condizioni alle quali il “saluto romano” e “la chiamata del presente” tipiche manifestazioni fasciste possono ancora costituire reato ai sensi della Legge Scelba art. 5 Legge n. 645/1952 ovvero della Legge Mancino art. 2, comma 1 DL n. 122/1993.

Il Tribunale di Milano aveva ritenuto la sussistenza dell’elemento materiale del reato contestato (Legge Mancino) ma assolto tutti gli imputati ai sensi dell’art. 5 del codice penale ritendo che versassero in una condizione di ignoranza inevitabile della legge penale come indicato dalla Corte costituzionale con la nota pronuncia n. 364 del 1988.

La Corte di appello di Milano andando di contrario avviso aveva invece condannato tutto gli imputati mantenendo la qualificazione del fatto secondo la Legge Mancino e ritenendo che non si potesse ritenere una situazione di ignoranza inevitabile.

La Corte di Cassazione ha “bocciato” i giudici di merito ritenendo che quelle manifestazioni rientrino eventualmente nel fuoco della previsione penale dell’art. 5 della Legge Scelba n. 645/1952 che tutela i valori cui si richiama la XII Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione.

La Suprema Corte ha anche deciso che tra le due ipotesi delittuose non vi sia un rapporto di specialità reciproca e che possano senz’altro concorrere ove ne ricorrano le condizioni.

Nel caso di specie il Giudice del Rinvio dovrà valutare se nella condotta in esame la cui qualificazione giuridica stabilita dalla Cassazione non può essere oggetto di ulteriore valutazione, sia connotata dal pericolo concreto di ricostituzione del disciolto PNF.

Infine la Suprema Corte pur riaffermando che il reato contestato è appunto di pericolo concreto e quello previsto dalla Legge Mancino di pericolo presunto, ha ricordato la importanza della distinzione si affievolisce in considerazione del fatto che anche nei reati di pericolo presunto il giudice deve scrutinare l’esistenza di una condotta connotata da offensività penale come ricordato da Corte cost. n. 139/2023.

Il reato si è purtroppo prescritto il 27/02/2024, nelle more tra la decisione e il deposito della motivazione, ma si confida che gli imputati in ossequio ai loro principi rinunceranno senz’altro alla prescrizione per attendere una decisione nel merito delle loro azioni.

Filippo Poggi

Nel giudizio immediato anche dopo la richiesta di abbreviato si può accedere al patteggiamento

In  questa sentenza appena depositata della Quinta Sezione Penale (Est. Sessa), è stato (ri)affermato il principio di diritto secondo il quale nel giudizio immediato anche dopo la richiesta di abbreviato anche cd secco, la difesa può chiedere il patteggiamento fino a quando il giudice non abbia formalmente ammesso il rito (non essendo preclusivo in alcun modo il decreto che fissa l’udienza). Tale pronuncia riguardava una questione precedente alla cd Riforma Cartabia dopo la quale, se possibile, il principio è ancora più solido stante la previsione dell’obbligo per il giudice di fissare “in ogni caso” l’udienza camerale per la valutazione di ammissibilità del rito richiesto.

Filippo Poggi

La costituzione di parte civile in presenza dell’accordo sulla pena

La Sesta Sezione Penale ha opportunamente rimesso alle Sezioni Unite una questione che negli ultimi mesi viene effettivamente decisa in modo difforme.

La questione è se una volta intervenuto l’accordo sul patteggiamento il danneggiato possa costituirsi parte civile e nel caso debbano essere liquidate le spese.

Nel caso in esame la costituzione di parte civile era avvenuta in udienza preliminare e solo in quella sede il danneggiato era stato informato dal GUP che tre giorni prima era stato depositato in cancelleria un accordo tra PM e imputato per l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

La questione sarà decisa dalle Sezioni Unite Penali all’udienza del prossimo 30 Novembre 2023.

Dal mio punto di vista mi pare che la soluzione dovrebbe accogliere la soluzione della piena ammissibilità della costituzione di parte civile anche al fine di intervenire sulla ammissibilità del patteggiamento anche in punto di congruità della pena, specie quando la parte civile sia anche la persona offesa dal reato. Oltre che nella impossibilità di intervenire sulle questioni preliminari.

Inoltre in caso di rigetto del patteggiamento in udienza preliminare la parte civile sarebbe fuori termine per costituirsi avanti al giudice dibattimentale.

Nel caso di specie poi, in cui l’esistenza dell’accordo è stata resa nota alla parte civile dal giudice nel corso dell’udienza, la mancata possibilità di costituirsi e di chiedere la rifusione delle spese legali appare davvero un fuor d’opera e anche abbastanza grande.

Filippo Poggi

Sentenza di patteggiamento e ricorso per Cassazione

Invio in allegato questa ordinanza della VII Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile il ricorso del PG avverso una sentenza di patteggiamento.

Il PG si doleva della erronea qualificazione del fatto per il riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità a fronte di una imputazione per come risultava testualmente formulata, di violenza sessuale da parte del marito in danno della moglie consistita in una penetrazione completa mentre la stessa si divincolava e piangeva.

In ragione della predetta attenuante il patteggiamento veniva ritenuto ammissibile e congruo l’aumento in continuazione per quel reato pari a 1 mese di reclusione.

Tale ordinanza fa parte di un orientamento che se confermato rende sostanzialmente non ricorribile la sentenza di patteggiamento in violazione dell’art. 111, comma 8 Cost.

In questo senso dovrebbero essere promosse eccezioni di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. nel testo interpolato dalla cd Riforma Orlando.

In effetti sembra essere proprio avvenuto quella che la Suprema Corte afferma debba essere evitato: il patteggiamento non sulla pena ma sullo stesso reato.

Il vizio era ictu oculi manifesto proprio in relazione alla imputazione contestata.

Dalla motivazione abbastanza completa per una ordinanza di inammissibilità (addirittura senza fissazione di udienza) sembra che la Corte Suprema abbia scrutinato la questione con una certa attenzione, ma forse esigenze di efficienza sempre più sentite dalla magistratura hanno fatto premio su tutto, anche su una palese ingiustizia sostanziale che il ricorso mirava a rimuovere stando nel perimetro sia pure angusto, del ricorso per cassazione.

Di questo passo si potrà ricorrere contro la sentenza di patteggiamento per ottenere la restituzione del cellulare dello spacciatore e per censurare una sanzione amministrativa accessoria.

Filippo Poggi

Il potere di impugnazione del Procuratore Generale e l’acquiescenza del Procuratore della Repubblica ex art. 593-bis cpp

In attesa dell’auspicata soppressione del potere di appellare le sentenze da parte del PM (resti solo in ricorso in cassazione e solo per violazione di legge) una importante sentenza che regola i rapporti tra Procuratore Generale e Procuratore della Repubblica senza peraltro eliminare la possibilità che vengano presentate due impugnazioni, in considerazione del fatto che residua sempre quella completamente libera (anche se il Procuratore Capo presta acquiescenza) del magistrato del PM che ha presentato le conclusioni in primo grado assicurata da norma codicistica ex art. 570 c.p.p. espressione della autonomia del singolo magistrato come prevista dall’art. 53 c.p.p. (non so se e come queste questioni ordinamentali possano trovare una qualche regolamentazione nei Progetti Organizzativi delle Procure).

Filippo Poggi

Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis c.p.p.

In questa prima pronuncia edita della Suprema Corte vengono definiti obblighi del Giudice e oneri delle parti (queste in caso di eccezione di incompetenza devono chiedere contestualmente la remissione, in caso contrario la questione sulla competenza non può essere riproposta) in caso di sollevazione della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la soluzione della competenza territoriale ex art. 24-bis c.p.p. introdotto dalla cd Riforma Cartabia.

Filippo Poggi

Limiti di attività professionale del praticante avvocato e modalità di impugnazione del richiamo verbale (provvedimento non disciplinare)

In questa interessante sentenza del CNF vengono affrontati i temi dei limiti dell’attività professionale del praticante avvocato alle luce della normativa della nuova LPF (solo patrocinio sostitutivo del dominus per alcuni organi giudiziari tra cui non rientra il TAR) e le modalità di impugnazione del richiamo verbale che è un provvedimento non disciplinare ma che comunque può sempre essere impugnato avanti il CNF se emesso dopo il dibattimento e con opposizione al CDD se emesso nella fase preliminare.

Notare che la sentenza del CNF è intervenuta quasi cinque anni dopo quella del CDD. Con un termine prescrizionale massimo di 7 anni e 6 mesi questo implica una quasi certa prescrizione della maggioranza degli illeciti deontologici (senza tenere conto del possibile ricorso alla Sezioni Unite Civili).

Nel caso di specie se il praticante è stato prosciolto non si capisce perché l’azione disciplinare non sia stata a suo tempo esercitata verso il dominus che meritava di essere adeguatamente sanzionato.

Filippo Poggi

Il cd codice rosso alla prova dei fatti ed altre note a margine

Le sentenze della Corte Edu con cui lo Stato italiano è condannato a causa degli erronei processi decisionali e motivazionali di tribunali e corti d’appello, nei casi di reati di violenza sessuale e violenza di genere contro le donne, non rappresentano più, ormai, casi isolati, ma un vero e proprio filone giurisprudenziale di Strasburgo. Seguendo quest’ultimo, ci troviamo a constatare una diffusa malpractice giudiziaria, che tende a fallire la ricostruzione e il verdetto processuale e, in molti casi, anche la protezione delle vittime in sede cautelare, a causa di pregiudizi e stereotipi sulle donne e sul ruolo al quale esse dovrebbero attenersi nella società – bias di genere che finiscono per inficiare, adulterandolo, il ragionamento giuridico alla base dell’assunzione e della valutazione della prova. Il contributo entra nel vivo di questa problematica, troppo a lungo ignorata dai giuristi italiani (Questione Giustizia 3/03/2023).

Faccio seguito all’articolo allegato per riportare quanto considerato durante il Gruppo di Lavoro sulla prova del reato di ‘femminicidio’ durante il corso della SSM con tema Scienza e Processo Penale.

In quell’occasione (16/02/2023) la Relatrice Cons. Sandra Recchione (seconda sezione penale della Suprema Corte) ha inviato i presenti a considerare l’importanza di una “attentissima analisi del rischio”, soprattutto in casi di crisi irreversibile della coppia con abbandono da parte della donna del domicilio coniugale, invitando i pm presenti a sentire sempre personalmente la persona offesa per “inquadrare correttamente la relazione” valutando il tasso di dipendenza indagato/persona offesa e con analisi della personalità dell’autore, affermando senza mezzi termini che le misure cautelari monitorie spesso potrebbero essere addirittura criminogene, quindi a valutare attentamente la possibilità di chiedere o applicare misure custodiali (arresti domiciliari o custodia in carcere) quindi adeguatamente contenitive. Inoltre a promuovere il prima possibile l’incidente probatorio per assumere in contraddittorio la testimonianza della persona offesa. La Relatrice ha anche molto apprezzato la norma che tra poco renderà obbligatoria la video registrazione delle deposizioni dibattimentali (auspicando che la ripresa debba inquadrare sempre anche chi pone le domande) e anche delle sit rese dalla persona vulnerabile, prove che potrebbero essere tanto determinanti da elevare significativamente il ricorso al giudizio abbreviato.

Filippo Poggi

Connessione obiettiva con un reato

In allegato l’ordinanza delle Seconda Sezione Civile che tratta di una questione che dovrebbe essere pacifica ma che nella pratica risulta abbastanza negletta, la pregiudizialità penale prevista dall’art. 24 della Legge n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative presupposto logico giuridico del reato (connessione obiettiva con un reato).

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, a seguito di una ipotesi di omicidio stradale all’imputato era stata contestata anche una violazione al cds che lo stesso aveva impugnato avanti al Giudice di Pace che si era dichiarato incompetente ai sensi dell’art. 24; in seguito era proposto appello dalla autorità amministrativa ed il Tribunale civile in riforma della sentenza di primo grado riteneva la propria competenza e rigettato l’opposizione confermando i verbali con la contestazione delle sanzioni amministrative di cui era ordinato il pagamento. L’imputato/ricorrente proponeva ricorso per cassazione (ci sono voluti 4 anni prima di arrivare alla decisione di ieri) e la Suprema Corte censurava come errata la sentenza del tribunale che aveva ritenuto la propria competenza, in considerazione del fatto che la norma di cui all’art. 24 della Legge n. 689/1981 e 221 del codice della strada (che riproduce la norma con specifico riferimento alle violazioni del cds) afferma che in pendenza del procedimento penale (solo se questo si conclude con estinzione del reato per prescrizione o remissione di querela il giudice penale deve trasmettere gli atti all’autorità amministrativa che ha elevato la contravvenzione), la competenza a decidere sulle sanzioni amministrative presupposte appartiene interamente al giudice penale, quindi era corretta la sentenza del giudice di pace che aveva declinato la competenza. La Corte ricorda in motivazione che in pendenza del procedimento penale (anche nella fase delle indagini preliminari) l’autorità che ha ravvisato la contravvenzione non ha potere sanzionatorio che resta in capo al giudice penale che provvederà in caso di sentenza (o decreto penale ex art. 24, comma 5) alla irrogazione della sanzione amministrativa. Nel caso in questione il ricorrente ha poi dimostrato che successivamente alla decisione del tribunale civile, il procedimento penale è stato archiviato, di talché la Corte Suprema ha provveduto anche per economia processuale a dichiarare l’annullamento dei verbali impugnati.

In buona sostanza mi pare che nella pratica forse in caso che mi pare ricorrere sempre, di contestazione di violazioni amministrative presupposto di reato, si dovrebbe anziché ricorrere al giudice di pace, inviare un atto di diffida all’autorità amministrativa ricordando che non ha potere sanzionatorio e invitandola a trasmettere il rapporto al pm se il procedimento si trova in indagini preliminari ovvero al giudice se è stata esercitata l’azione penale (l’art. 24 deve essere interpretato alla luce del codice di procedura attuale, visto che si fa riferimento al Pretore allora organo di accusa e giudizio contemporaneamente).

In ogni caso di sentenza di proscioglimento il giudice potrà trasmettere gli atti all’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 220, comma 4 cds ove ravvisi unicamente una violazione amministrativa.

L’art. 25 della Legge n. 689/1981 regola poi l’impugnazione del capo della sentenza penale che applica la sanzione amministrativa richiamando le disposizioni che regolano le impugnazioni per i soli interessi civili.

Quanto sopra vale ove il trasgressore non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (art. 24, comma 1 e art. 221, comma 1).

Filippo Poggi

Esame del CT della Difesa

Il CT della Difesa va sempre sentito in dibattimento ove richiesto restando del tutto irrilevante il contegno che abbia tenuto nel corso della perizia né potrebbe mai bastare l’acquisizione del suo elaborato scritto in difetto dell’esame in contraddittorio senza il quale la sentenza è nulla (nullità quantomeno a regime intermedio).

Filippo Poggi

Riforma Cartabia: il punto di vista della Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione

Segnalo ad una primissima veloce lettura: iscrizione nel registro notizie di reato, sufficienza di nome e cognome per iscrivere a mod. 21 (individuazione e generalizzazione pag. 11). In caso di iscrizione a modello 45 è confermato il potere di cestinazione del pm senza passare dal vaglio del Gip a meno che la persona offesa non abbia sollecitato che l’esposto venga definito del Gip (pag. 14) il quale comunque non potrebbe esonerarsi dal controlla sull’inazione (pag. 14). Il controllo del Gip sulla omessa iscrizione che può avvenire ogniqualvolta deve compiere un atto del procedimento (pag. 15) restando comunque esclusa la possibilità di ordinare l’iscrizione per fatti diversi (pag. 16).  La modifica normativa è rilevantissima sul rapporto giudice/pm come configurato prima della Cartabia, in quanto è stato attribuito al giudice un potere che finora era considerato abnorme in quanto emesso in violazione della separazione funzionale (pag. 17). Controllo e autocontrollo sulla tempestività della iscrizione (lo stesso pm può e deve se del caso autonomamente retrodatare l’iscrizione). Il rischio del ritardo ingiustificabile è massimo in tema di intercettazioni, atteso l’onere di continua vigilanza sulle stesse da parte del pm che non può attendere la relazione conclusiva (pag. 21).

Filippo Poggi

L’apposizione di un termine per l’esecuzione di un adempimento economico in favore della parte civile connesso alla sospensione condizionale della pena

Le Sezioni Unite Penale della Suprema Corte (Pres. Bricchetti) hanno stabilito che in caso di mancata apposizione di un termine da parte del giudice per l’adempimento di un risarcimento in favore della parte civile non possa essere revocata la sospensione condizionale prima che il PM abbia chiesto al Giudice dell’Esecuzione di apporre il termine non apposto dal giudice della cognizione. In mancanza il termine per l’adempimento di deve considerare fissato entro rispettivamente 5 o 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. L’apposizione di un termine può essere apposto anche dal giudice di appello ex officio.

Invio anche due sentenze recenti del Supremo Collegio in tema di revoca del LPU a carico di un condannato che aveva contestato le mansioni assegnate come non adeguate al suo livello culturale e professionale (tutto giustamente irrilevante alla stregua della norma che regola questo istituto) nonché la pronuncia che ha confermato la mancata convalida del fermo di polizia giudiziaria stabilito del GIP forlivese e rigettato il ricorso del pm.

Filippo Poggi

 

 

 

Atti sessuali con minore, attenuante e sospensione ordine di esecuzione

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte ha ribadito l’orientamento secondo il quale l’ordine di esecuzione per il reato di cui all’art. 609-quater non può essere sospeso neppure quando ricorra l’attenuante del fatto di minore gravità in ragione della natura della persona offesa il che rende legittimo l’opzione opposta nel caso di violenza sessuale di minore gravità ex art. 609-bis del codice penale:  in conseguenza è stata annullata l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna che aveva a sua volta annullato l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale.

Devo dire che questa interpretazione non mi convince affatto se non altro perché gli atti sessuali di cui all’art. 609-quater sono per definizione consensuali anche se il consenso deve reputarsi invalido e tamquam non esset con minori infraquattordicenni e minori infrasedicenni nei casi di relazione qualificata con la persona offesa.

Filippo Poggi

Revirement (anzi, ritorno all’antico) della Suprema Corte di Cassazione – Le garanzie dell’art. 103 cpp si estendono anche se il legale è indagato

La Seconda Sezione Penale con questa splendida sentenza emessa da un collegio presieduto da un grande giurista come Piero Messini D’Agostini, ha nitidamente scolpito il principio di diritto per cui la funzione difensiva non sarebbe tutelata, con conseguente inevitabile vulnus dell’art. 24 Cost., se le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. (autorizzazione del Giudice, avviso al Presidente del COA, presenza personale del magistrato durante le operazioni di perquisizione e sequestro) non fossero operanti nel caso in cui lo stesso difensore è indagato o imputato, riprendendo l’insegnamento dell’unica pronuncia delle SU Penali in materia ossia la sentenza SU 12/11/1993 Pres. Brancaccio – Est. Lattanzi n. 25/1994.

Filippo Poggi

Guida in stato di ebbrezza sostituzione della pena ex art. 186, comma 9-bis cds e esecuzione della sanzione amministrativa

In questa sentenza appena depositata della Quarta Sezione Penale la Suprema Corte ha confermato la sentenza del GIP di Ravenna che applicando la pena per guida in stato di ebbrezza convertita in lavoro di pubblica utilità ha disposto la sospensione dell’esecuzione della sanzione amministrativa della patente di guida per la durata della metà rispetto a quanto determinato (ovvero la porzione che non dovrà essere eseguita in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità).

La sentenza non convince anche perché sembra dare per scontato che la statuizione di condanna non possa essere modificata: la norma prevede che il lavoro di pubblica utilità possa essere disposto dal giudice quando non vi sia espressa opposizione da parte dell’imputato, all’esito del dibattimento, del giudizio abbreviato, in caso di decreto penale di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti. Se in questi ultimi due casi è abbastanza evidente che la decisione sarà presto definitiva col passaggio in giudicato o l’esecutività (anche se nulla toglie che venga proposto ricorso per cassazione come nel caso in questione), non si riesce davvero a comprendere perché la sanzione amministrativa della sospensione della patente dovrebbe essere eseguita almeno pro quota in pendenza di appello o ricorso per cassazione, unico caso di sanzione eseguibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (le misure cautelari in materia sono come è noto di esclusiva competenza del Prefetto).

Quid juris in caso di assoluzione in appello? Si avrebbe una sanzione amministrativa eseguita anticipatamente in modo del tutto illegittimo. In violazione dell’art. 27 Cost. atteso che è ormai assodato che per la Corte Edu sanzioni molto incisive sulla libertà di circolazione attengono senz’altro alla “materia penale”.

E del resto il codice della strada prevede che la sentenza debbano essere comunicate dalla cancelleria delle giudice alla Prefettura competenze solo quando irrevocabili ex art. 220 cds.

In definitiva pare che in caso di giudizio dibattimentale o abbreviato la sanzione amministrativa della sospensione della patente non possa essere eseguita neppure in parte prima del giudicato. E lo stesso dovrebbe valere anche per gli altri riti anche se di fatto il passaggio in giudicato almeno statisticamente sarà di poco seguente alla pronuncia di condanna.

Del resto il codice ha previsto un intervento del solo giudice dell’esecuzione, anche di ufficio in deroga alla regola generale, (la cui decisione è  l’unica non sospesa in caso di ricorso per cassazione) per la riduzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente e per la revoca della confisca del veicolo, non pare ci sia spazio per altri interventi del giudice della cognizione.

Filippo Poggi

Obbligo di dimora e legittimo impedimento – Impugnazione del rigetto di revoca sequestro probatorio

In allegato la sentenza della Quinta Sezione Penale che afferma perentoriamente che anche in caso di obbligo di dimora spetta al giudice procedente assicurare la presenza dell’imputato in udienza disponendo anche di ufficio le necessarie autorizzazioni, diversamente l’imputato è da considerare legittimamente impedito con nullità della sentenza.

E’ stata rimessa dalla Terza Sezione Penale alle Sezioni Unite la questione della mancanza di un rimedio in caso di richiesta di revoca del sequestro probatorio presentato nella fase dell’udienza preliminare: le Sezioni Unite si pronunceranno il 26/1/2023 per stabile se l’interessato possa presentare appello ovvero ricorso per cassazione.

Filippo Poggi

Revoca o sostituzioni delle misure cautelari e facoltà di intervento/impugnazione della persona offesa

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza depositata oggi (Presidente Bricchetti Estensore Aprile) hanno stabilito, aderendo all’orientamento in giurisprudenza minoritario, che in caso di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata per reati commessi con violenza alla persona, fermo restando che la richiesta è inammissibile ove non previamente notificata alla persona offesa ovvero al suo difensore nominato, una volta che tale notifica sia stata effettuata regolarmente, non è nulla l’ordinanza del Giudice che provveda senza attendere i due giorni concessi alla persona offesa per fare pervenire memorie e di conseguenza è inammissibile il ricorso per cassazione della persona offesa per dedurre questa violazione in mancanza di una norma che preveda tale impugnazione, la violazione è sfornita di sanzioni processuali e si colloca nell’ambito delle irregolarità sanzionate solo (si fa per dire) ex art. 124 c.p.p.

Nel condividere personalmente le conclusioni della Suprema Corte, in quanto di sarebbero attribuite alla persona offese diritti e facoltà in tema cautelare che nel nostro ordinamento non possono che spettare che al Pubblico Ministero (infatti la sentenza osserva che in caso di mancato rispetto della norma la persona offesa può sollecitare l’impugnazione del PM che in ogni caso deve rispondere con decreto motivato) mi pare che per il Giudice sarebbe assai rischioso (da un punto di vista quantomeno disciplinare) in un materia tanto delicata non attendere scrupolosamente al termine concesso alla persona offesa il cui contributo conoscitivo appare imprescindibile, specie ove una misura frettolosamente attenuata potesse condurre a violenze commesse dall’indagato in danno della persona offesa il cui diritto di intervento fosse stato pretermesso.

Filippo Poggi

Dolo nel tentato omicidio

E’ stata confermata la sentenza di condanna emessa dal GUP di Forlì e confermata dalla Corte di Appello censurata in Cassazione quanto al ritenuto dolo di tentato omicidio che invece era stato correttamente ritenuto sulla base del fatto che l’animus necandi deve essere in primo luogo accertato tramite l’idoneità degli atti con una prognosi formulata ex post.

Filippo Poggi

Modalità di rinuncia alla prescrizione

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Bologna che de plano aveva dichiarato la prescrizione del reato senza tenere conto che in atti vi era atto di formale rinuncia alla prescrizione.

Quanto alle modalità di presentazione di tale atto di rinuncia la Corte ricorda che la dichiarazione diventa irrevocabile una volta portata alla conoscenza del Giudice se la prescrizione è già maturata, mentre se il termine di prescrizione non è ancora decorso tale dichiarane è inefficace fino al maturarsi di detto termine e nel frattempo può essere revocata. La dichiarazione può essere formulata anche dal difensore purché munito di apposita procura speciale.

Filippo Poggi