Improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. – Le prime avvisaglie dei ranghi serrati

La Suprema Corte sta già ponendo le basi teoriche per annullare gli effetti della improcedibilità prevista dall’art. 344-bis c.p.p. affermando che il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza che per mera creazione giurisprudenziale impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado, a regime di questa sciagurata riforma (personalmente auspico un ritorno alla prescrizione senza stop dopo la sentenza di primo grado, come è nella nostra secolare tradizione giuridica), ebbene tale manifesta infondatezza impedirà anche di dichiarare la improcedibilità con il che la Suprema Corte continuerà a modulare sapientemente infondatezza e manifesta infondatezza (sfido a fornirne una distinzione operativa chiara e persuasiva) anche per ragioni inconfessate e legate alla sorte del processo. Non è chiaro però (né coerente con il decisum di questa ordinanza) perché anche attualmente la remissione di querela (causa estintiva del reato di tipo processuale ex art. 529 c.p.p.) possa essere dichiarata anche se il ricorso è inammissibile.

Forse se ci dobbiamo tenere questa pseudo riforma occorre pensare alla eliminazione della “manifesta infondatezza” quale causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Filippo Poggi

Condanna in appello senza possibilità di risentire il dichiarante decisivo – una sentenza che non persuade

La sentenza delle Sezioni Unite, estensore dell’eccellente Consigliere Fidelbo non convince.

Innanzitutto è molto forte la sensazione di leggere una sentenza di merito invece che di legittimità data la notevole intrusione della Corte negli atti di causa quasi per dare una valutazione propria della dichiarante deceduta.

In secondo luogo risulta che la dichiarante coimputata sia deceduta in data 4.02.2019 (mentre si trovava in detenzione domiciliare per incompatibilità con la detenzione) dopo una lunga e gravissima malattia oncologica, il che avrebbe dovuto obbligare il PG di Bologna a richiedere alla Corte l’attivazione dei poteri ex art. 467 c.p.p. per l’assunzione di atti urgenti rappresentati dall’audizione in contraddittorio della Sanchi (la sentenza di appello è stata pronunciata in data 20.03.2019), in considerazione del fatto che il primo annullamento era avvenuto proprio perché la Corte felsinea, obliterando il principio della sentenza Dasgupta, aveva ribaltato la sentenza di assoluzione senza procedere a nuovo esame della Sanchi.

Oltre a non convincere la sentenza preoccupa per i principi di diritto affermati: se è vero che il decesso del dichiarante è circostanza obiettiva di immediato riscontro, la possibilità di ribaltare la sentenza in appello viene considerata anche quando il dichiarante sia irreperibile o infermo, circostanze sulle quali la giurisprudenza in generale pare piuttosto lasca e orientata a riconoscere questi presupposti con larghezza, senza esigere ricerche davvero approfondite e per infermità che probabilmente consentirebbero l’esame dibattimentale.

Infine una nota su quello che pare un obiter dictum sulle mancata concessione delle generiche: la Suprema Corte avalla il giudizio di appello che ha negato le generiche in considerazione di un crimine feroce e su questo si potrebbe senz’altro convenire, però al in motivazione la Corte aggiunge che il comportamento dell’imputato è stato “ambiguo e reticente” il che comporta una mancanza di lealtà processuale che può essere sanzionata con il diniego delle generiche.

Tale affermazione si legge dopo la premessa che l’imputato ha il diritto di non rispondere ovviamente ma anche quello di mentire per difendersi con il solo limite della calunnia. Insomma di dovrebbe prendere atto una buona volta che l’imputato in un sistema penale di stampo liberale l’imputato ha il pieno diritto di cercare in ogni modo di “farla franca” nel rispetto dei limiti del codice penale e che non vi sono questioni di lealtà processuale in questo campo che possano portare inasprimenti sanzionatori, tanto più che si legge nella sentenza che l’imputato aveva nel processo confessato il concorso nella soppressione del cadavere, punto sul quale la sentenza era già divenuta irrevocabile.

Insomma la lettura di tutta la motivazione e dello sviluppo processuale lascia l’amara sensazione che vi sia stata una condanna all’ergastolo pronunciata senza il rispetto pieno della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Filippo Poggi

Legge europea

In allegato la Relazione del Massimario sulla Legge Europea che ha dato ingresso nell’ordinamento Italiano a previsioni di provenienza UE con entrata in vigore dallo scorso 1 Febbraio 2022.

Vi sono molte modifiche alle norma sulla cd criminalità informatica con la novellazione di alcuni articoli del codice penale da 615 quater a 617 quinquies, disposizione in tema di pedopornografia, introduzione di una nuova norma pena per atti sessuali con minore consenziente ultraquattordicenne ma infrasedicenne (pena della reclusione fino a quattro anni) da parte di soggetti qualificati (affidamento cd qualificato) oltre a modifiche di circostanze e generali inasprimenti sanzionatori.

E’ stato dopo oltre cinquant’anni rimosso l’anacronistico divieto della detenzione di armi corte in calibro 9×19 Parabellum o Luger (finora solo in uso come ordinanza a corpi militari e di polizia) che non aveva riscontri in Europa (trattasi di una munizione in uso dal lontano 1902).

Filippo Poggi

Riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ex art. 671 c.p.p.

In questo due sentenze della Prima Sezione Penale sono state parzialmente annullate per vizio di motivazione due ordinanze del Tribunale di Ravenna che non avevano riconosciuto per alcuni fatti la continuazione nella fase esecutiva. L’annullamento dell’ordinanza comporta comunque che il giudice in sede di rinvio debba essere individuato in altro magistrato persona fisica.

Filippo Poggi

Inammissibilità dell’appello e controllo in Cassazione

Vi è un singolare orientamento di una parte della Corte di appello di Bologna a considerare inammissibili appelli per reati (contravvenzione per guida in stato di ebbrezza nel caso che ci occupa) che sarebbero prescritti (nella fattispecie la sentenza di primo grado era del 2012 mentre la decisione della Corte è del 2020, dopo quindi otto anni di pendenza in appello).

Tuttavia queste ordinanze sono quasi sempre annullate dalla Suprema Corte che sul punto fa buona guardia.

Filippo Poggi

Dichiarazione del domicilio ed esatta indicazione del procedimento cui si riferisce

La Corte di Appello di Bologna ha annullato la sentenza di primo grado (nonché il decreto che dispone il giudizio) sul presupposto che il verbale di identificazione ed elezione di domicilio dell’imputato non contenesse il numero del procedimento e neppure l’indicazione delle norme violate o il fatto storico pur essendo il processo al momento della redazione del verbale nella fase dell’udienza preliminare. La dichiarazione di nullità della sentenza ha comportato il regresso del processo alla fase dell’udienza preliminare.

Filippo Poggi

Il giudice ha sempre l’obbligo di disporre la traduzione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa

Finalmente risolta (e molto brillantemente data la motivazione di altissimo livello, Est. Petruzzellis – PG Gaeta, Conforme) la vexata quaestio su chi spetti attivarsi in caso di imputato agli arresti domiciliari paq.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che qualora al giudice che procede sia comunicato dal difensore o venga comunque informato che l’imputato è agli arresti domiciliari per altra causa deve considerare l’imputato legittimamene impedito e disporne la traduzione se necessario con rinvio dell’udienza. Per converso l’imputato non ha alcun onere di richiedere al giudice della cautela l’autorizzazione ex art. 22 disp. att. c.p.p. (che resta una sua mera facoltà) per comparire avanti al giudice del processo per il quale non vi è misura cautelare.

La mancata traduzione dell’imputato e la celebrazione del processo in sua assenza comportano la nullità della sentenza.

Filippo Poggi

OPEN

In ansiosa attesa di leggere le motivazioni della terza e ultima sentenza della Cassazione del 18.02.2022 che avrebbe questa volta annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro, non si può fare a meno di notare una certa pervicacia non tanto del PM quanto del cd Tribunale della Libertà che ha continuato a confermare i provvedimenti dell’Accusa finendo alla fine sconfessato dalla Suprema Corte la quale, forse stanca dei rimpalli, ha troncato la questione con l’annullamento senza rinvio. La motivazione della prima sentenza del 2020 è stata scritta da uno dei migliori giuristi mai passati negli ultimi trent’anni dal Tribunale di Forlì: il Consigliere Massimo Ricciarelli. Leggere per credere.

Filippo Poggi

Nozione di convivente ammessa al colloquio ordinario col detenuto

La Prima Sezione penale ha affermato, in tema di ordinamento penitenziario, che, ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all’ammissione ai colloqui in via ordinaria con il detenuto, correlata alla qualità di congiunto ex art. 307, comma quarto, cod. pen., per “convivente”, i cui diritti ex art. 1, comma 38, della legge 20 maggio 2016, n. 76 sono equiparati a quelli del coniuge, deve intendersi la sola persona con la quale il recluso ha intrattenuto, prima della detenzione, un rapporto diretto di comunanza di vita e non anche i soggetti conviventi con altri membri del suo nucleo familiare.

Quando “L’imputazione non è concepibile”

Con questa sentenza la Corte di Assise di Ravenna ha pronunciato il proscioglimento immediato “perché il fatto non sussiste” nei confronti del Primario e della Caposala dell’Ospedale Civile di Lugo in cui si sono verificate due morti ascritte all’infermiera Daniela Poggiali, recentemente assolta per la terza volta dalla Corte di Assise di Appello di Bologna.

Gli imputati erano accusati di omicidio doloso mediante omissione per non avere impedito gli eventi omicidiari imputati a Poggiali.

Non ammissibile il concorso colposo nel reato doloso.

La sentenza nella sua sinteticità è un capolavoro di esatta comprensione delle norma giuridiche quanto di pragmatismo giudiziario che hanno risparmiato un lungo quanto inutile dibattimento.

La Procura ravennate ha impugnato la sentenza per cassazione, tuttavia pare che lo strumento di gravame sia erroneo in quanto le Sezioni Unite si sono appena espresse con la sentenza del 31.01.2022 n. 3512 secondo la quale dopo la regolare costituzione delle parti la sentenza pronunciata non può essere considerata predibattimentale (469 c.p.p.) e quindi il mezzo di gravame è l’appello (a meno che la Procura non abbia inteso proporre ricorso immediato).

Buona lettura, perché motivazioni del genere sono assai rare.

Filippo Poggi

Obbligo di rispondere secondo verità alle domande ex artt. 66 c.p.p. e 21 disp. att. c.p.p.

E’ importante ricordare all’assistito l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande sui precedenti penali perché si incorre anche nella possibilità di essere arrestati in flagranza ex art. 495 del codice penale (reclusione da 2 a 6 anni).

Nel caso di specie la Quinta Sezione Penale ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Rimini che non aveva convalidato l’arresto, dichiarando che lo stesso era stato invece legittimamente eseguito.

Concordo con questa interpretazione molto rigorista perché l’imputato ha diritto di non rispondere e mentire ma non fare il furbo sulla sua compiuta identificazione (specie se straniero).

Filippo Poggi

Meccanismi compensativi sulla sanzione penale derivanti da giurisprudenza Cedu – Omicidio preterintenzionale e reati fiscali

In questa due recentissime pronunce della Terza e Quinta Sezione Penale della Suprema Corte sono stati elaborati meccanismi compensativi sulla sanzione penale in caso di parziale ne bis in idem.

Nel caso di imputato per omicidio preterintenzionale già condannato in via definitiva per lesioni personali, escluso il ne bis in idem attesa la diversità dell’evento morte (non presente nelle lesioni), la Suprema Corte ha valutato come necessario l’assorbimento della condanna per lesioni (due anni di reclusione) in quella per omicidio preterintenzionale (principio di detrazione).

In caso di evasione fiscale la Terza Sezione Penale a fronte della condanna penale preceduta da una sanzione amministrativa irrogata superiore a Euro 500.000,00 (sanzione sostanzialmente penale secondo i criteri Engel elaborati dalla Cedu) ha annullato con rinvio la sentenza in ordine alla sola determinazione della pena, proponendo quale criterio compensativo quello della conversione in pena pecuniaria osservando che la sanzione amministrativa secondo il criterio di ragguaglio di Euro 250/giorno di detenzione rappresentava una pena di circa 8 anni di reclusione (a condizione però che la sanzione ammnistrativa fosse stata pagata dallo stesso imputato).

Filippo Poggi

Contro le (facili) dichiarazioni di inammissibilità dell’appello

La Quinta Sezione Penale ha annullato una ordinanza della Corte di Appello di Bologna con chi veniva dichiarato inammissibile un appello per presunta aspecificità dei motivi di gravame.

Va detto che la Corte ha giudicato nel 2021 un appello avverso una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia emessa nel 2011, quindi dieci anni prima.

Il ricorrente oltre a contestare il giudizio di aspecificità (violazione dell’art. 581 c.p.p. come novellato nel 2017): l’appello si incentrava sulla attendibilità della persona offesa e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, ricordava che probabilmente la Corte bolognese aveva dichiarato inammissibile appello per “esigenze di pragmatismo giudiziario”.

Una formula molto cortese per dire che la Corte preso atto del fatto che i reati si erano indubbiamente prescritti aveva dichiarato l’appello inammissibile per evitare che la giusta condanna fosse vanificata dal decorso del tempo (questa considerazione è nostra).

In attesa della cd Riforma Cartabia ci riservi un giudizio di appello a critica vincolata e che lo stesso possa essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (tesi sempre sostenuto con grande abilità dal Presidente Canzio, presidente anche di quella Commissione) va ricordato come l’attuale giudizio di appello sia a critica libera e soprattutto il giudice di appello sia dotato di penetranti poteri di ufficio previsti dall’art. 597, comma 5 c.p.p. del tutto sconosciuti al giudizio di cassazione.

Tanto che verrebbe da pensare ammissibile una appello che di limitasse ad enunciare: “chiedo a codesta Ecc.ma Corte l’applicazione delle generiche, della sospensione condizionale e della non menzione negate in primo grado” tanto bastando ad attivare i poteri officiosi del giudice (l’appello può ancora essere redatto e sottoscritto dall’imputato).

La Suprema Corte ricorda altro principio di diritto tutt’altro che banale: l’onere di specificità dei motivi di appello è direttamente proporzionale al grado di specificità della motivazione della sentenza impugnata, nel caso di specie sostanzialmente apparenti quelli enunciati dal giudice di primo grado “difetto di elementi concretamente valutabili ai fini della concessione delle generiche”: secondo la Cassazione una non motivazione.

La Suprema Corte non ha dichiarato ex art. 129 c.p.p. la immediata declaratoria di prescrizione del reato ma ha annullato senza rinvio l’ordinanza e trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Bologna che dovrà decidere sulla base dei principi enunciati (quindi dichiarare quella prescrizione evitata con l’ordinanza) giudicando in diversa composizione ma non in altra sezione essendo stata annullata una ordinanza e non una sentenza.

Filippo Poggi

Esiti in Cassazione di Giurisprudenza Romagnola – 2

La sentenza che non poteva mancare: la Seconda Sezione Penale (Pres. Messini D’Agostini) ha rigettato il ricorso di un rapinatore che sosteneva che non poteva ritenersi integrata l’aggravante del travisamento del volto in considerazione del fatto che indossava una mascherina in ottemperanza alla normativa anti covid-19 (fatto del 5.06.2020).

La Quinta Sezione Penale ha posto fine ad una lunghissima vicenda che aveva per primo impegnato il Tribunale forlivese con una udienza preliminare rinnovata perché era stata accolta l’istanza di ricusazione del Gup. In definitiva i reati addebitati ad uno dei due imputati erano stati dichiarati prescritti in appello, tuttavia il difensore proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna e le ordinanze di primo grado che avevano rigettato la questione di competenza territoriale e che avevano revocato testi indotti dalla difesa, ricorso ovviamente dichiarato inammissibile. Il ricorso del secondo imputato è stato rigettato in ordine al fatto che la bancarotta fraudolenta si può realizzare anche su beni aziendali di illecita provenienza (giurisprudenza pacifica) ed accolto solo in relazione alla durata della pena accessoria per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma che la determinava in misura fissa di 10 anni. Non è chiaro il fatto per cui il ricorso sia stato trattato solo nel 2021 a fronte di una sentenza di appello emessa nel 2014.

La Prima Sezione Penale ha confermato le sentenza del Gup di Ravenna e della Corte di Appello di Bologna con riferimento alla corretta nozione giuridica di “incendio”, inoltre è stata ritenuta corretta la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento della parti civili costituite, non ritenuta valida la revoca (con atto scritto e dichiarazione resa a verbale in udienza) effettuata da difensore non munito di procura speciale (si tratta di atto personalissimo) mentre è noto che la mancata presentazione della conclusioni in grado di appello con comporta la revoca tacita della costituzione, valendo le conclusioni depositate in primo grado.

Filippo Poggi

Esiti in Cassazione di Giurisprudenza Romagnola – 1

La Quarta Sezione Penale in un processo per guida in stato di ebbrezza ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva sostanzialmente confermato quella del GIP di Forlì che aveva condannato l’imputata per avendo la difesa eccepito la nullità degli accertamenti sanitari disposti per esclusiva finalità medico legale (catena di custodia del campione di sangue, esiti prodotti solo alcuni giorni dopo il sinistro etc.) senza l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore. La Corte di Appello in motivazione avevo rilevato la tardività della eccezione ma la Suprema Corte (giudice del fatto sulle questioni processuali) aveva evinto dal verbale di udienza che l’eccezione era stata correttamente proposta nel corso del giudizio di primo grado, di qui l’esito dell’annullamento senza rinvio e l’assoluzione dell’imputata perché il fatto non sussiste.

La Seconda Sezione Penale ha rilevato in ordine alla notifica del decreto di citazione a mani di “persona convivente” esaminando gli atti del processo (giudice del fatto) che la notifica era stata eseguita a mani di persona che in sede di perquisizione l’imputato aveva chiamato “la propria compagna” e che risultava residente nell’abitazione dove l’imputato aveva dichiarato il domicilio da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso che tuttavia non impedisce alla Suprema Corte di rilevare di ufficio la illegalità della pena in quanto ritenuta l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648 la pena base era stata individuata in misura superiore al massimo edittale previsto in Euro 516,00 (errore compiuto dal Tribunale ma non rilevato da alcuno), da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza con rettifica della pena pecuniaria operato direttamente dalla Cassazione.

La Quinta Sezione Penale ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Bologna (primo grado Tribunale di Forlì) che in un processo per furto e falso dopo avere assolto l’imputato dal reato di falso per depenalizzazione ha erroneamente ritenuto la sussistenza dell’aggravante originariamente contestata di cui all’art. 61 n. 2 codice penale (cd nesso teleologico) che invece dove cadere insieme alla assoluzione per il reato-fine, da qui la sentenza di annullamento della pronuncia ai fini penali per intervenuta prescrizione.

Filippo Poggi

Ricorso per autorizzazione alla vaccinazione di minore tra genitori divorziati in dissenso tra loro

Il Tribunale Civile di Lagonegro in composizione collegiale ha autorizzato la madre (il padre si opponeva) a fare vaccinare la figlia 17enne per covid19 valorizzando le pronunce delle Corte Edu e del Consiglio di Stato affermando anche che la procedura per introdurre la domanda è quella di cui all’art. 709-ter del codice di procedura civile.

Filippo Poggi

Contravvenzioni elevate in conflitto di interesse

In questa sentenza appena depositata dalla Sesta Sezione Penale è stata purtroppo (ma doverosamente) dichiarata la prescrizione del reato nei confronti di Maresciallo dell’Arma che aveva indotto i sottoposti ad elevare cinquanta contravvenzioni nei confronti di clienti di un negozio la cui Titolare che aveva ottenuto un posto per carico e scarico così privando di un posto di parcheggio il condominio dove risiedeva lo stesso Maresciallo.

Il ricorso non è stato ritenuto manifestamente infondato (quindi inammissibile come sollecitato dal PG) in ordine al punto sul dovere di astensione e sulle sue conseguenze in punto di realizzazione del reato di abuso di ufficio, da qui la sentenza che ha dichiarato l’intervenuta prescrizione.

Filippo Poggi

Dalla cassazione – Petrolchimico Ravenna e cartucce a salve

In allegato la sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione ha rigetto i ricorsi delle parte civili (la cui ammissione è stata però confermata per quanto riguarda associazioni e organizzazioni sindacali) nel processo per i decessi provocati dall’amianto per mesotelioma pleurico nel Petrolchimico di Ravenna.

Tra i difensori notiamo Giuseppe Lucibello che grande fama ebbe durante la stagione di “Mani Pulite”.

In altra pronuncia la Cassazione conferma (unico precedente reperito del 1993) la necessità della denuncia per le munizione caricate a salve ai sensi dell’art. 679 del codice penale (interessante lo scambio tra letteratura e tecnica dove la Corte richiama Flaubert invece del più prosaico Flobert). Ma saranno soggette a obbligo di denuncia anche la Flobert 6 mm. da scacciacani?

Filippo Poggi