Carissimi Colleghi,
sono ad segnalarVi, allegata alla presente, la sentenza n. 488 emessa in data 25 settembre 2015 dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, depositata il 8.1.2016, che stabilisce che se dagli atti della fase esecutiva risulta individuato un difensore di fiducia non si deve provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio nel successivo procedimento di sorveglianza.
Il caso si riferisce a un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna che ordinava il differimento provvisorio dell’esecuzione della pena nei confronti di un soggetto in stato di grave deficienza immunitaria, trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede, che, a sua volta, fissava con decreto l’udienza in camera di consiglio designando , ex art.97 c.p.p., altro difensore, ai sensi dell’art. 655, comma 5, c.p.p nonostante l’istanza fosse stata presentata dal difensore di fiducia del condannato.
Nelle more, il difensore di fiducia depositava una nota con cui dichiarava, quale difensore del condannato, di non rinunciare alla sospensione feriale dei termini processuali.
Con un successivo atto, il Tribunale di Sorveglianza fissava una nuova udienza, in occasione della quale rigettava l’eccezione di omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza sollevata dal medesimo avvocato, che lamentava di aver ricevuto solo la notifica per il condannato, difeso nella fase di cognizione.
Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l’eccezione ed anche le istanze di differimento dell’esecuzione della pena.
Avverso tale provvedimento, ricorre per Cassazione il difensore del condannato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.
Contesta il difensore l’erronea ed inopportuna nomina di un difensore d’ufficio, pur in presenza di un difensore di fiducia (egli, infatti, dichiara di aver ricevuto l’ordine di esecuzione del condannato, di aver inoltrato istanza di differimento obbligatorio della pena, di aver ricevuto il provvedimento di rinvio dell’esecuzione, di aver depositato nota riportante la volontà di avvalersi dei termini feriali).
Rileva la Suprema Corte che l’art.656, comma 5, c.p.p. dispone che il decreto di sospensione della pena detentiva, ove manchi il difensore nominato per la fase dell’esecuzione, è notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.
Ciò al fine di consentire la proposizione delle domande di concessione di misure alternative alla detenzione dalla stessa previste.
Siffatta disciplina è speciale rispetto a quella contenuta nell’art.655, comma 5, c.p.p., a tenore della quale per tutte le altre notifiche da effettuare in fase di esecuzione è prescritta la designazione di un difensore d’ufficio da parte del pubblico ministero in assenza di nomina da parte dell’interessato.
Pertanto – ritiene la suprema Corte – poiché l’avvocato ricorrente, ancorché non nominato difensore di fiducia per la fase dell’esecuzione, ha proposto delle istanze successivamente alla notifica dell’ordine di carcerazione, sulle quali il Tribunale si è pure pronunciato, la conclusione è che il difensore in questione non poteva vedersi negato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di fissazione di udienza ed a partecipare alla medesima.
Da tale sentenza in sintesi si deduce la non legittimità della prassi del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che a fronte di istanza di formulata dopo la notifica dell’ordine di carcerazione con contestuale sospensione ex art. 656 c.p.p. notificato al difensore di fiducia della fase di merito che propone istanza di misura alternativa senza provvedere a formalizzare la nuova nomina a difensore di fiducia , non riceve il decreto di fissazione dell’udienza in quanto viene (erroneamente) nominato un difensore di ufficio.
Ettore Grenci insieme al Direttivo si sta occupando della situazione al fine di cercare di risolvere il problema, ma sin da subito suggerirei di eccepire la nullità della mancata notifica al difensore di fiducia alla luce della errata prassi seguita dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Un caro saluto.
Gian Luca Malavasi
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 settembre 2015 – 8 gennaio 2016, n. 488
Presidente Cortese – Relatore Novik
Rilevato in fatto
- Con decreto emesso il 14 maggio 2014, il Magistrato di sorveglianza di Bologna ordinava il differimento provvisorio dell’esecuzione della pena nei confronti di H.L. in relazione allo stato di grave deficienza immunitaria del detenuto e trasmetteva gli atti al Tribunale in sede per le determinazioni di competenza. Read more “Giurisprudenza – Tribunale di Sorveglianza di Bologna – Difensore di fiducia”