Truffe online e luogo di consumazione del reato

La Suprema Corte in accoglimento del ricorso della difesa ha annullato la sentenza del Tribunale di Ravenna e della Corte di Appello di Bologna disponendo la trasmissione degli atti al PM.

La competenza territoriale nelle truffe on line si radica nel luogo in cui l’imputato consegue il profitto e non nel luogo in cui la persona offesa effettua la disposizione patrimoniale.

L’orientamento si è consolidato dal 2016, spiace constatare come un certo incaponimento dei giudici di merito abbia condotto alla dichiarazione di incompetenza territoriale solo in Cassazione con ormai sicura prescrizione del reato.

Filippo Poggi

L’attenuante 62 n. 4 è applicabile a qualunque reato determinato da motivi di lucro

Tale decisione non è in linea con le citate Sezioni Unite che, risolvendo un contrasto interpretativo, hanno affermato che la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499).

Esclusa l’incompatibilità logica e normativa tra la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e l’attenuante del lucro/offesa di speciale tenuità, il riconoscimento di tale attenuante resta affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, che alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia affinchè si pronunci» sulla richiesta delle parti di applicazione dell’art. 62 n. 4 cod.pen. alla luce dei principi enunciati dalle citate Sezioni Unite.

Screenshot

La Quinta Sezione Penale ha ribadito la piena utilizzabilità degli screenshot quali prove di natura documentale se estrapolate dai uno dei partecipanti alla conversazione e comunque ammessi ad assistervi (confermata la sentenza del Tribunale di Forlì).

Tribunale del riesame e motivazione del sequestro preventivo

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio (motivazione depositata il 22-06-2022) l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Forlì che aveva rigettato l’istanza della difesa relativo al sequestro di una patente tunisina asseritamente falsa ma di cui in udienza si era prodotta l’attestazione consolare del suo effettivo rilascio all’indagato, di talché risultava difficilmente comprensibile la motivazione che avrebbe indotto l’imputato a confezionarne una falsa.

La Cassazione ha ritenuto che carenza motivazionale fosse talmente grave da integrare il vizio di violazione di legge per cui è possibile ricorrere contro i provvedimenti cautelari reali.

Mi complimento per questo brillante risultato con l’amico e collega Avv. Alessandro Russo che se vorrà potrà darci qualche altro dettaglio sulla vicenda.

Filippo Poggi

Ebbrezza accertamento e prescrizione del reato

Una interessante ordinanza della Settima Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile un ricorso relativo ad un reato pacificamente prescritto alla data del 04-06-2021.

La Corte ha scritto un piccolo trattato sull’onere della prova che incombe sul ricorrente ove voglia dimostrare una assunzione alcolica avvenuta nel periodo intermedio tra incidente e misurazione del tasso alcolemico (nel caso di specie erano intercorse circa due ore), inoltre la curva di Widmark sembra non potere di per se sola offrire un grado di affidabilità tale per mettere in dubbio i dati dell’etilometro (se non tramite una consulenza – aggiungo io – che dia conto delle specifiche caratteristiche fisiche e metaboliche dell’imputato). La Corte aggiunge che al momento della rilevazione il tasso alcolemico era in discesa quindi la fase di massimo assorbimento superata, di talché al momento dell’incidente il grado alcolemico doveva addirittura reputarsi superiore.

Filippo Poggi

Rassegna di diritto penale dell’ambiente

In questa mini rassegna di alcune recentissime sentenze delle Terza Sezione Penale in tema di diritto dell’ambiente, urbanistico e paesaggistico non si può fare a meno di notare un notevole rigore sanzionatorio nelle sentenze esaminate.

Le questioni sostanziali e processuali anche non direttamente rientranti nella materia sono risolte in malam partem come il ribaltamento della assoluzione da parte del giudice di appello dopo che il Tribunale aveva riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131-bis del codice penale non necessità di rinnovazione istruttoria (inoltre viene ribadito che la richiesta ex art. 131-bis non può essere proposta per la prima volta in Cassazione). In ordine al principio di autosufficienza del ricorso nonostante la norma di cui all’art. 165 disp. att. c.p.p. si afferma che se la cancelleria non ha provveduto deve provvedere il ricorrente e se non lo ha fatto il motivo di ricorso non è ammissibile. Insomma chi fa da sé fa per tre, al solito.

Filippo Poggi

Le motivazioni della Cassazione sul rigetto del ricorso di Costante Alessandri

La motivazione della Cassazione sulle ventennale indagine nei confronti di Costante Alessandri (sentenza di primo grado emessa 19 anni dopo i fatti) condannato per omicidio della moglie senza che il cadavere di lei sia mai stato ritrovato.

Molto discutibile la questione della “confessione stragiudiziale” che già molti anni fa fu ritenuta inattendibile dal Tribunale del Riesame e che la Corte di Appello reputa una prova non essenziale “non tanto e non solo” valorizzando il restante complesso indiziario (affermazione che non mi persuade).

Una vicenda che mi ha sempre persuaso poco per la estrema debolezza della prova indiziaria (nonché per le forzature del processo mediatico ad opera di una nota trasmissione televisiva che non brilla per obiettività), opinione che non mi sembra di dover mutare leggendo queste motivazioni (le motivazioni sul mancato ritrovamento del corpo sono quanto mai vaghe).

Sia chiaro che si tratta di semplici impressioni personali non avendo mai avuto parte nella vicenda né avuto a disposizione gli atti di causa.

Filippo Poggi

Commisurazione della sanzione amministrativa e ricorso per cassazione

In questa interessante sentenza della Quarta Sezione Penale (presidente Dovere l’estensore della sentenza sul disastro di Viareggio) è stato affermato chiaramente che la durata della sospensione della patente di guida deve essere effettuata in base ai parametri dell’art. 218, comma 2 del codice della strada (entità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare)  e non dell’art. 133 del codice penale che regola appunto la commisurazione della pena.

La Suprema Corte inoltre ha annullato parzialmente la sentenza di patteggiamento impugnata del Tribunale di Rimini (ricorso pacificamente ammissibile in quanto la determinazione della sanzione accessoria non è oggetto di accordo) in quanto il Tribunale aveva applicato la sanzione nel massimo di due anni senza alcuna motivazione.

Filippo Poggi

Armi giocattolo e scacciacani prive del tappo rosso – conseguenze sanzionatorie art. 4 Legge n. 110-1975

In materia si è arrivata ad una buona certezza interpretativa dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 110-1975 in relazione dell’art. 5, comma 4 della medesima Legge (contravvenzione punita con pene congiunte quindi non oblabile a meno che non venga riconosciuto il fatto di lieve entità ma in quel caso la somma di versare è di Euro 3.333,00) per in riferimento alle armi giocattolo ed alle scacciacani (in grado di sparare cartucce a salve) non è consentito il porto fuori dall’abitazione senza giustificato motivo (quindi praticamente mai) mentre la detenzione in abitazione di scacciacani ed armi giocattolo senza tappo rosso inamovibile è senz’altro lecito come appare dalla lettera della norma e della giurisprudenza allegata che ha annullato un sequestro a fini di confisca di scacciacani detenute in casa in un armadietto. L’uso di questi strumenti per commettere altri reati di cui possono essere elementi costitutivi o circostanze aggravanti (rapina etc.) si configura ogniqualvolta il tappo rosso non sia chiaramente percepibile dalla persona offesa. In allegato la sentenza Cass. sez. II 22-06-2021 n. 39253 che ha rilanciato qualche attesa circa la possibilità di portare liberamente fuori dall’abitazione i predetti strumenti ma ad avviso di chi scrive si tratta di un abbastanza evidente errore oltre che di un obiter dictum della pronuncia (cfr. punto 2.2).

Regolate a parte le armi giocattolo per softair che possono essere acquistate anche dai sedicenni ma non devono erogare una energia cinetica superiore a 1 joule.

Filippo Poggi

Armi ad aria compressa – giurisprudenza penale

Nel nostro Ordinamento le armi ad aria compressa di potenza non superiore a 7,5 joule (per capirci, per uccidere un cinghiale servono almeno 2.500 joule con un proiettile che viaggia a circa 700 m/s) non sono considerate armi comuni da sparo (lo sono quelle con potenza superiore a 7,5 joule) ma nemmeno armi giocattolo che devono essere totalmente inoffensive: la definizione normativa è di armi con modesta capacità offensiva.

La disciplina di dettaglio è prevista dal D.M. 09.08.2001 n. 362 che non è mai stato modificato e che prevede che queste armi possono essere acquistate liberamente (ma non per corrispondenza) da chi sia maggiorenne ed esibisca un documento di identità. Non sono soggette ad obbligo di denuncia, essendo comunque armi non possono essere portate fuori dall’abitazione senza giustificato motivo mentre possono essere trasportate purché scariche e riposte nella custodia.

Non sono previsti limiti nel numero di armi che possono essere detenuti e neppure particolari oneri di custodia (armadietto blindato etc.).

Oltre che nei poligoni possono essere usate in luoghi privati chiusi non accessibili al pubblico.

In allegato due sentenza di qualche interesse: in quella della Prima Sezione penale è stato condannato un soggetto cui era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che deteneva una di queste carabine ad aria compressa sulla base del fatto che il divieto di detenere armi riguarda anche quelle a “modesta capacità offensiva” mentre in quella della Quinta Sezione Penale si è affermato che la minaccia possa in essere imbracciando una carabina ad aria compressa costituisce una minaccia aggravata.

In relazione a questo tipo di armi a ridotta potenza in caso di violazione delle norme regolamentari è prevista una sanzione amministrativa e non è consentita la confisca ai sensi dell’art. 240 del codice penale e neppure quella speciale prevista dall’art. 6 della Legge n. 152/1975 (cfr. Cass. sez. I, 31.01.2008 n. 8982 che ha stabilito l’annullamento della confisca).

Per una modesta comparazione si consideri che in Francia sono di libera vendita armi da aria compressa con potenza non superiore a 20 joule.

Filippo Poggi

La media edittale

La Corte di Cassazione ha chiaramente indicato cosa sia la “media edittale” pena per infliggere la quale ha oneri di motivazioni un pochino più impegnativi ma tutto sommato che si risolvono in un richiamo all’art. 133 codice penale con indicazione degli elementi presi in considerazione nel caso di specie (tuttavia resto insuperato l’insegnamento della Cass. sez. un. 21-04-1979 n. 5519, Pelosi).

La media edittale non ovviamente la metà del massimo della pena e neppure il risultato della somma della pena minima con quella massima (come ritenevo io..) ma un volta individuata la “forbice edittale” ovvero il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo di divide il risulta per due e si somma alla pena minima: il risultato e la media edittale.

In concreto nell’omicidio colposo non aggravato la pena va da 6 mesi a 5 anni: la forbice edittale è di 4 anni e 6 mesi che diviso due fa 2 anni e tre mesi sommati ai 6 mesi delle pena base si ottiene la media edittale di 2 anni e 9 mesi.

Filippo Poggi

Convegno Corte di Cassazione – La colpa penale novità normative e orientamenti degli interpreti – 09.05.2022

Si è appena concluso un Convegno presso la Suprema Corte di Cassazione in tema di reato colposo con relatori assoluta eccellenza (partecipazione anche a mezzo Zoom).

I temi trattati oltre alla struttura del reato colposo, sono stati la colpa medica (anche quella del periodo pandemico), la colpa nell’attività di impresa e i reati colposi contro l’ambiente.

Mi limito ad inviare alcune sentenze e documenti che sono stati citati nel corso delle relazioni e che possono essere utili a tutti per un aggiornamento professionale in tema di colpa penale.

Filippo Poggi

Istanze de liberate in tema di reati con violenza alla persona e diritti della persona offesa

La Suprema Corte ha stabilito che in tema di misure de libertate applicate per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o sostituzione della misura non presentata in udienza deve essere notificata alla persona offesa sono se questa abbia nominato un difensore o comunque eletto un domicilio dimostrando interesse alla partecipazione al processo. Resto convinto che queste norme peraltro mai del tutto chiare nella loro applicazione, possano rendere troppo complessa l’applicazione di istituti che incidono sulla libertà dell’indagato/imputato con attribuzione alla persona offesa di prerogative che in un ordinamento processuale accusatorio dovrebbero competere solo al pubblico ministero.

E’ pendente al proposito avanti le Sezioni Unite la questione che sarà trattata all’udienza del 14-07-2022 se in caso di revoca/sostituzione della misura decisa senza avere atteso il termine per la presentazione di memorie da parte della persona offesa, questa possa presentare ricorso per cassazione contro il provvedimento de liberate favorevole (con ripristino della misura cautelare). L’ordinanza di remissione propende esplicitamente per l’ammissibilità del ricorso della persona offesa. Confidiamo che le Sezioni Unite rigettino questa interpretazione (che rappresenterebbe una ulteriore iattura) che ha basi normative in quanto il soggetto non è titolare di un diritto di impugnazione. Un corpus di norme introdotte nel 2013 (forse andando oltre le richiesta della Convenzione di Istambul) che andrebbe espunto dall’ordinamento in blocco e senza rimpianto. Ma i tempi volgono in direzione del tutto contraria con la santificazione delle vittime come ricordava, da par suo, il Maestro Filippo Sgubbi.

Filippo Poggi

Rimessione alle Sezioni Unite

Con le ordinanze allegate le Sezioni semplici hanno rimesso alla Sezioni Unite la risoluzione di due questioni per cui vi è contrasto avanti la Suprema Corte:

  1. Se il PG sia legittimato ad impugnare l’ordinanza che dispone la messa alla prova ovvero la sentenza e l’ordinanza qualora quest’ultima non gli sia stata precedentemente notificata.
  2. Se il PM in caso di sentenza di patteggiamento in cui il giudice non abbia applicato una pena accessoria possa presentare ricorso ovvero debba rivolgersi al giudice dell’esecuzione

Filippo Poggi

Processo minorile e decorrenza dei termini per giudizio abbreviato

In questa bella sentenza della Terza Sezione Penale è stato affermato il principio di diritto che nel caso di notifiche all’imputato minorenne (nella fattispecie richiesta di giudizio immediato) la decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato deve tenere conto anche della notifica all’esercente la responsabilità genitoriale (che normalmente si identifica nel genitore ma non sempre, anzi non di rado è un soggetto diverso da questi) in quanto il genitore o il soggetto comunque investito di tale responsabilità fa parte dei soggetti che devono coadiuvare il minore della comprensione delle attività processuali e delle relative conseguenze oltre che quindi assicurargli una difesa adeguata ed una consapevole partecipazione al processo anche in funzione integrativa all’autodifesa del minore in cooperazione con la difesa tecnica del difensore ai sensi dell’art. 7 DPR n. 448/1988.

Filippo Poggi

La conoscenza formale del decreto di citazione non consente di procedere in assenza

La sentenza delle Sezioni Unite appena depositata in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale (in buona parte poco affidabili, ndr), la attestazione da parte dell’agente postale di assenza, irreperibilità del destinatario legittima senza altre ricerche o adempimenti la notifica al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 161, comma 4 c.p.p. in questo caso aderendo all’orientamento più restrittivo di esegesi dell’art. 170 c.p.p. Tuttavia nel caso di specie la sentenza di appello e quella di primo grado sono state annullate in quanto la mera conoscenza legale dell’atto introduttivo del giudizio non basta per la celebrazione del giudizio in assenza dell’imputato dovendo essere la conoscenza della vocatio in judicium effettiva e non formale (nel caso di specie a seguito dell’attestazione da parte dell’agente postale la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata presso il difensore di ufficio il quale non si era presentato al dibattimento venendo di volta in volta sostituito ex art. 97, comma 4 c.p.p. di qui l’annullamento della sentenza di appello che aveva rigettato la censura nonché quella di primo grado che aveva proceduto senza che vi fossero tutti i presupposti per dichiarare l’assenza).

Filippo Poggi

Restituzione nel termine per impugnare – Oneri del giudice dell’esecuzione

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte ha annullato con rinvio per la seconda volta (primo annullamento con sentenza Prima Sezione Penale n. 14231 – 2021 allegata) l’ordinanza del Tribunale di Forlì in funzione di Giudice dell’Esecuzione in quanto in caso di richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (in applicazione della normativa antecedente alla novella del 2014) si deve accertare, anche di ufficio, se l’imputato avesse avuto effettiva conoscenza del processo (come statuito dalla SU nel 2019) non essendo assolutamente sufficiente accertare che la notificazione sono state formalmente regolari presso un difensore di ufficio presso il quale l’imputato aveva eletto il domicilio.

Filippo Poggi

 

 

2.3. Deve allora essere ribadito, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio, il principio di diritto secondo cui “in tema di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla I. 28 aprile 2014, n. 67), è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell’atto, assegni al comportamento dell’imputato, che abbia omesso di indicare in sede di identificazione il domicilio utile alle notificazioni, il significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze” (Sez. 1, n. 27919 del 30/09/2020, Lurash, Rv. 279641; Sez. 1, n. 38817 del 10/07/2015, Giovanelli, Rv. 264538; v., anche Sez. 3, n. 38295 del 03/06/2014, Petreto, Rv. 260151, per la quale “è a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare”).

In caso di revoca dei LPU il giudice deve considerare le ore scontate per determinare la pena residua

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che in caso di revoca dei LPU disposti in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 186 CdS avendo tale sanzione natura afflittiva, il Giudice dell’Esecuzione deve tenere conto delle ore scontate al fine di determinare la pena residua (nel caso l’ordinanza del GE aveva ripristinato tutta la pena pur avendo il condannato espletato quasi metà del LPU, con conseguente annullamento da parte della Cassazione).

Filippo Poggi

Il giustificato motivo

In questa sentenza appena depositata della Quinta Sezione Penale si chiarisce che il “giustificato motivo” che rende lecito il porto di strumenti atti ad offendere previsti dall’art. 4 della Legge n. 110/1975 deve essere immediatamente esplicitato agli agenti che effettuano il controllo (tali dichiarazioni possono poi essere riferite in giudizio in quanto attengono alla struttura del reato e alla sussistenza o meno dello stesso).

Filippo Poggi