Notifica inesistente

La Cassazione con recente provvedimento (Cass. Sez. III. Civ. ordinanza n. 23968/17 depositata il 12/10) ha ritenuto che “la notifica di una atto giudiziario non andato a buon fine, seguita da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da parte di soggetto non munito di mandato, non è soltanto nulla ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell’atto, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria”.

La Corte ha sottolineato che, in caso di notifica di atti processuali non andati a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservarne gli effetti, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Pertanto ogni vizio, relativo al procedimento notificatorio, si riconduce all’ambito della nullità ed è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (a seguito della costituzione della parte chiamata in causa) o in conseguenza della rinnovazione della notifica.

Nel caso di specie, invece, è avvenuto che l’atto di appello, non notificato a mezzo posta e restituito al mittente, non è stato riproposto per la notifica ma solo informalmente trasmesso a mezzo posta elettronica da un collaboratore del difensore, senza alcuna osservanza della normativa sulla notificazione a mezzo posta elettronica. L’appellato si è poi costituito ma solo per eccepire in via pregiudiziale la radicale irritualità dell’instaurazione del gravame.

Ottobre 2017

Fonte: Diritto & Giustizia 13.10.2017

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Mandato di arresto europeo

Recentemente la Commissione Europea, dopo molti anni, ha aggiornato il Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato di arresto europeo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 6.10.2017, c. 355.

Esso è aggiornato in base agli sviluppi giurisprudenziali, soprattutto di quelli intervenuti successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, fornendo anche informazioni pratiche per l’applicazione corretta dello strumento. Il testo indica anche i modelli da utilizzare per fonire una rapida attuazione del provvedimento e l’elenco dei casi di cui si è occupata la Corte di Giustizia dell’UE nonché l’elenco di qui paesi membri che consentono la consegna per reati punibili con una pena inferiore alla soglia fissata dall’art. 2, § 1 della decisione quadro sul MAE se il reato è accessorio a quelli principali indicati nel MAE.

Il Manuale analizza anche tutti i profili di trasferimento dei detenuti e le procedure da seguire nella fase di esecuzione. Uno strumento prezioso per chi si occupa del settore penale.

Ottobre 2017

Fonte: Marina Castellaneta: www.marinacastellaneta.it

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Sentenza Contrada – Cass. Sez. I 6/07/2017 n. 43112/2017

In allegato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha posto fine dopo 25 anni alla vicenda Contrada (era stato arrestato il 24.12.1992) dichiarando “ineseguibile ed improduttiva di effetti penali” (ma confermado il rigetto di richiesta di revoca in sede esecutiva) la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafiosio in doverosa esecuzione della sentenza della Corte Edu. Interessante sarà seguire gli sviluppi della sentenza in considerazione del fatto che la pena nel frattempo è stata interamente eseguita con 4 anni di detenzione in carcere e 4 anni di detenzione domiciliare. Il Dott. Contrada nel ricorso per cassazione è stato patrocinato anche dal Prof. Avv. Vittorio Manes ordinario di diritto penale all’Università di Bologna.

Filippo Poggi

Sospensione ordine di esecuzione per pene non superiori a 4 anni – Cass. sez. fer. 24.08.2017 n. 39889

In merito al tema, dell’ordine di sospensione delle pene non superiori a quattro anni di reclusione, segnaliamo una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Feriale, N. 39889 del 24 agosto 2017, con la quale sembra rafforzarsi, ancora di più, l’orientamento che vede plausibile un coordinamento sistematico tra l’art. 656 co. 5 c.p.p. e l’art. 47 co. 3 bis dell’O.P. (anche se sul punto, si evidenzia che con la L. 103/2017, all’Art. 1 co. 85 L. c], il problema sembra essere stato definitivamente risolto dal Legislatore).

La Corte, in particolare, ha affermato che «sussiste effettivamente una difformità ed un difetto di coordinamento tra la disposizione citata dell’Art. 656 e quella dell’Art. Ord. Pen. Comma 3 Bis in ordine all’individuazione del limite massimo di pena per accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, previsto in anni quattro soltanto dalla seconda norma, mentre la prima, ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione, ha mantenuto inalterata la soglia di tre anni».

Ha ritenuto il Collegio di doversi uniformare alla interpretazione già offerta dalla Corte Suprema, secondo cui «l’entità della sanzione prevista in astratto per la sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 656 c.p.p. co. 5, deve essere quella della pena, anche residua, non superiore ad anni quattro, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis Ord. Pen., ossia in dipendenza di una istanza di affidamento in prova. Tale soluzione resta avvalorata dal richiamo operato dall’art. 656 c.p.p. co. 5, secondo periodo, all’art. 47 Ord. Pen., nella sua interezza, il che offre sul piano sistematico e teleologico argomenti per superare l’assenza di una espressa previsione normativa che allinei la regolamentazione della sospensione dell’esecuzione alla disposizione che disciplina i requisiti di accesso alla predetta misura alternativa.  In altri termini, il perseguimento da parte delle due norme della stessa finalità di ridurre in forme controllate la popolazione carceraria e di evitare l’ingresso negli istituti penitenziari di soggetti che possano usufruire di misure alternative, autorizza una interpretazione adeguatrice dell’art. 656 e consente di mantenere il parallelismo con i più ampi limiti di pena previsti dal richiamato Art. 47 co. 3 Bis».

Filippo Poggi

Corte Assise Appello di Bologna – Sentenza Poggiali Daniela

In allegato la motivazione della sentenza di appello, che ribaltando quella di primo grado, ha assolto l’imputata perchè il fatto non sussiste.

La Corte bolognese ha rimarcato che dal compendio probatorio emerge l’innocenza dell’imputata e che il PM sarebbe rimasto soccombente anche se si fosse applicata la regola di giudizio del processo civile “più probabile che” piuttosto che quella del processo penale che esige la assoluta certezza della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio (v. pag. 69).

La Corte ha mosso anche alcuni rilievi alle conclusioni cui era giunto il consulente del PM (v. pag. 66 della motivazione).

Comunque ciascuno potrà farsi una sua opinione dalla lettura della motivazione che è senz’altro esaustiva e di scorrevole lettura.

Filippo Poggi

Sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene entro 4 anni di pena detentiva

In allegato una nuova recentissima ordinanza del Tribunale di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione (questa volta in composizione collegiale) la quale ha dichiarato la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione, ritenendo che alla luce della disciplina dell’art. 47 0.P. e della delega contenuta nella Legge n. 103/2017 debbano essere sospesi, in attesa della decisione della magistratura di sorveglianza, gli ordini di esecuzione per pene non superiori a 4 anni di pena detentiva.

Filippo Poggi

Irricevibilita’ del ricorso alla corte EDU dichiarata dal giudice unico

Facendo seguito alla richiesta degli Stati parti della Convenzione che, nel corso della Conferenza di Bruxelles del 2015, avevano chiesto di modificare il contenuto della comunicazione del giudice unico che si pronuncia sui casi che appaiono prima facie irricevibili, in linea con il Protocollo n. 14, con il semplice invio di una lettera senza motivazioni, con la quale si comunicava semplicemente il rigetto della domanda, la Corte ha deciso di cambiare sul punto il regolamento.

Dal 1° giugno infatti il ricorrente riceverà la comunicazione della decisione del Giudice unico accompagnata da una lettera nella sua lingua nazionale nella quale andranno specificati i motivi posti a base del provvedimento di rigetto. In effetti, come rilevato da più parti, la norma modificata era decisamente incompatibile con i principi del giusto processo.

Fonte:

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Agosto 2017

(Avv. E. Oropallo)

Diritto di visita non garantito al genitore non affidatario

Il fattore tempo ha conseguenze irreparabili nelle relazioni familiari. Di conseguenza, è certa la violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, se le autorità nazionali non adottano misure adeguate per sanzionare la mancata cooperazione di un genitore che impedisce all’altro una relazione affettiva con il figlio. E’ la Corte EDU a stabilirlo con sentenza depositata il 4.5.2017 (ricorso n. 66396/14) che ha sanzionato nuovamente l’Italia per violazione dell’art. 8. Nel caso in esame la Corte assume che il padre non ha potuto vedere liberamente la figlia affidata alla madre dal 2010 mentre le giurisdizioni interne, “hanno tollerato che la madre regolasse in modo unilaterale le modalità del diritto di visita del ricorrente”. Un monito per la nostra giustizia che spesso, dopo aver adottato un provvedimento che assegna la tutela materiale ad uno dei genitori, anche nel caso di affidamento congiunto, ha obbligo di intervenire con diligenza e rapidità per far cessare ogni forma di abuso.

Fonte:

www.marinacastellaneta.it

Agosto 2017

(nota a cura avv. E. Oropallo)  

Negoziazione assistita: violazione dell’obbligo informativo da parte degli Avvocati

Il Tribunale di Torino – Sez. 7° civile – con decreto del 29.5.2017 ha ritenuto violato l’obbligo informativo posto a carico degli avvocati ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 avente ad oggetto “l’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”, in quanto tale omissione ha in concreto influito sugli accordi “che non paiono sufficientemente adeguati a garantire una continuità nella relazione tra i figli minori e il genitore non collocatario” per cui non viene autorizzato l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in quanto, pur non comportando ex lege una sanzione di nullità della negoziazione, ha in concreto determinato la predisposizione di un calendario di visite contrastante con l’interesse del minore a conservare una relazione continuativa con il padre.

Va, dunque, ribadito il principio che i provvedimenti riguardanti la prole vanno controllati, anche nella forma di accordo tra le parti, sempre tenendo presente l’interesse superiore del minore, anche perché, nel caso specifico, i genitori in sede di audizione personale hanno riferito di essere disposti a garantire al minore giorni e orari di visita più ampi rispetto a quelli previsti nell’accordo, confermando il dissenso formulato dal PM.

Fonte:

D&G 6.5.2017

Agosto 2017

(Avv. E. Oropallo)

Mancata fatturazione del compenso corrisposto al professionista

Due soggetti citano in giudizio l’avvocato per richiedere la restituzione di una somma di denaro illegittimamente corrisposta a titolo di compenso professionale. La Cassazione – 2° Sez. Civ. – con sentenza n. 16214/17 depositata il 28.6 ha confermato la sentenza di appello ribadendo innanzitutto che, diversamente da quanto eccepito dal professionista, si trattava di una ipotesi di indebito oggettivo, come tale soggetta a prescrizione decennale, e che trattasi inoltre di credito liquido ed esigibile richiamando altra sentenza della Corte a Sez. Un. che aveva ribadito che la liquidità del credito sussiste anche ove gli importi possono essere determinati con una semplice operazione di calcolo automatico, senza ulteriori indagini.

(Cass. Civ. SS. UU. n. 17989/2016)

Fonte

D&G 29.6.2017

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

Mandato di arresto europeo

Prima di dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo le autorità nazionali devono verificare l’esistenza di un radicamento reale del condannato sul territorio italiano secondo i criteri forniti dalla Corte di Giustizia della UE. La Corte di Cassazione – 6° Sez. Pen. con sentenza n. 26513/17 depositata il 26.5 – su ricorso di un cittadino rumeno- ha ritenuto che la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno con la quale era stata disposta l’esecuzione della sentenza rumena di condanna che richiedeva l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti del rumeno – non avesse applicato i criteri per l’accertamento della permanenza nel territorio dello stesso in quanto risultava un radicamento reale e non estemporaneo dello stesso con continuità temporale e stabilita. La Corte d’Appello, scrive la Cassazione, avrebbe dovuto rifiutare la consegna alla luce dell’art. 18 della legge n.69/2005 che –  come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 227/2010 si applica anche ai cittadini di paesi UE “che risultano residenti o stabilmente dimoranti in Italia”.

Fonte:

www.marinacastellaneta.it

Agosto 2017

(Nota a cura Avv. E. Oropallo)

Astensione dei difensori – Linee guida della Cassazione 14.07.2017

In allegato le linee guida eleborate dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di astensione dei difensori dalle udienze penali che sembrano pienamente condivisibili (v. astensione del difensore dell’imputato detenuto che non necessita del consenso dello stesso e neppure della previa informazione, dovendo il difensore partecipare al processo solo quando ciò venga espressamente richiesto dal suo assistito, trattandosi di questioni deontologiche e non processuali).

Una recente sentenza della Suprema Corte ha stabilito che non è consentita l’astensione del difensore quando si tratti di M.A.E. anche quando in quel procedimento l’imputato sia libero, trattandosi di procedimento connotato da urgenza e dal rispetto di tempi certi.

Filippo Poggi

Legge n. 103/2017 – Linee Guida per il giudizio di cassazione

In allegato il documento con cui a firma del Primo Presidente Canzio sono disposte le linee guida per l’applicazione della Legge n. 103/2017(cd riforma Orlando) nel giudizio di legittimità.

La maggior parte delle interpretazioni suggerite sembrano condivisibili, ma non può fare a meno di colpire come il Primo Presidente inviti formalmente i giudici di cassazione a rimettere la questione alle sezioni unite anche in caso di non condivisione di quella che comunque resta appunto una semplice linea guida.

E’ stato sempre peculiare il ruolo della Procura Generale della Cassazione nell’ambito dell’Ufficio del Pubblico Ministero eppure, almeno per chi scrive, resta sempre abbastanza sorprendente che le predette linee guida siano state senz’altro discusse con la Procura Generale e in certo modo anche da questa “approvate” di talché ne sembra in qualche modo toccato anche il ruolo di assoluta terzietà del giudice che dovrebbe essere maggiormente sentito proprio al vertice della magistratura giudicante.

E’ stato anche stabilito che la nuova forma di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter del codice penale non è immediatamente applicabile nel giudizio di legittimità (tale opzione interpretativa non sembra del tutto condivisa dall’Ufficio del Massimario che ne ha trattato dell’Appunto del 24.07.2017 – pagg. 35 segg. –  escludendo solo che possa essere disposta nel giudizio di legittimità, la sospensione del processo).

Cari saluti e buone vacanze a tutti.

Filippo Poggi

Limiti del ricorso per cassazione contro la liquidazione delle spese alla parte civile in sede di patteggiamento

Tra gli altri principi espressi nella sentenza per cui è necessaria una specifica impugnazione in punto di superamento dei valori medi della Tariffa Penale di cui al D.M. 55/2014 la Suprema Corte afferma che va liquidato anche l’onorario per la fase decisionale che non manca neppure nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Filippo Poggi

GIP di Milano 10.07.2017 – Ordinanza di rigetto dell’archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Cappato indagato ex art. 580 cod. pen.

In allegato l’ordinanza con cui il GIP di Milano ha rigettato la richiesta del PM di archiviare il procedimento penale nei confronti di Marco Cappato per il “suicidio assistito” di DJ FABO ordinando la formulazione dell’imputazione, previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale.

Le argomentazioni anche in punto di questione di costituzionalità della norma sembrano ineccepibili, quanto invece era stata “una fuga in avanti” la richiesta di archiviazione del PM cui bene il GIP tra le righe ha ricordato che il giudice deve essere fedele al testo della norma e non creare il diritto che non esiste e che valutazioni di merito nelle scelte di politica criminale spettano al legislatore.

Forse dal punto di vista formale l’ordinanza potrebbe essere censurata per abnormità nella parte in cui non si limita a ordinare l’imputazione ma formula anche un dettagliato capo di imputazione, in questo invadendo le prerogative del PM, per cui vederemo se ci sarà un ricorso per cassazione.

Filippo Poggi

Brevi note operative alla Legge n. 103/2017 di riforma del codice penale e di procedura penale

La Legge 23.06.2017 n. 103 è stata pubblicata sulla G.U. del 4.07.2017 ed entra in vigore il 03.08.2017

La questione dell’entrata in vigore della norme (discorso a parte per l’esercizio delle deleghe legislative al Governo) però è un pò più complesso.

Le norme sostanziali in materia penale (dai commi 1 a 14), quelle che inaspriscono (e molto) le per per il furto in abitazione, la rapina, l’estorsione ed altro entrano naturalmente in vigore il 03.08.2017.

Come è stato osservato giustamente ad un convegno, oltre alle norme che comprimo il potere del giudice di comparare le circostanze, adesso nei casi di rapina aggravata, anche in quelli più banali, con l’elevazione della pena minima edittale a 5 anni di reclusione non sarà possibile rientrare nell’ambito di sospensione della pena ex art. 163 c.p. con la concessione di generiche e rito.

La norma di cui all’art. 162-ter codice penale in via transitoria può essere applicata a tutti i processi ancora pendenti davanti al giudice di merito in primo o secondo grado a condizione che il difensore chieda di essere ammesso alla estinzione del reato mediante condotte riparatorie alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore delle Legge. Mi pare molto opportuno, diversamente da quanto si è letto da commentatori preoccupati e quasi angosciati, che con questa norma possono essere composti anche i reati di stalking procedibile a querela per fatti sostanzialmente bagatellari che intasano i ruoli di udienza, godendo tra l’altro di criteri di trattazione prioritaria.

Naturalmente solo per i fatti commessi dal 03.08.2017 valgono le norme sulla sospensione della prescrizione per 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado nonché altre 18 mesi dopo la sentenza in grado di appello, norme inutilmente vessatorie che speriamo vengano espunte dall’ordinamento quanto prima, comunque per i processi in corso non si applicano e i presunti benefici sono rimandati di alcuni anni.

La nuove norme che regolano l’esercizio dell’azione penale (ovvero la richiesta di archiviazione) entro 3 mesi dalla scadenza del termine delle indagini stesse si applicano solo per le notizie di reato iscritte nel registro ex art. 335 c.p.p. successivamente alla data di entrata in vigore della legge (comma 30). quindi per tutto quanto in corso si continua con opposizione al GIP ed eventuale ricorso per cassazione. E’ bene notare che con il nuovo regime in caso di inammissibilità dell’opposizione al Tribunale in composizione monocratica, la parte privata sarà tenuta al pagamento di una sanzione alla cassa ammende da 500 a 2.000 euro.

Le altre norme processuali previste dai commi da 21 a 71 entrano in vigore dal 03.08.2017 sui processi in corso secondo il principio tempus regit actum. Norme spesso di rilevante importanza ma mi piace menzionare per prima la modifica dell’art. 104 c.p.p. che prevedeva il differimento del colloquio col difensore dell’imputato detenuto una norma di chiara diffidenza verso l’avvocatura e che viene decisamente ridimensionata (in attesa di farla sparire come ricordo di passati inquisitori) in quanto rimane solo in relazione a gravi reati associativi nonché per reati di terrorismo, in ogni altro caso il differimento del colloquio è illegittimo e nullo (da eccepire prima del compimento dell’atto) e la nullità di riverbera sull’interrogatorio di garanzia e sulla perdita di efficacia della misura custodiale.

Molte altre nome di grande importanza pratica come l’elezione del domicilio presso il difensore di ufficio che non ha efficacia senza il consenso scritto di quest’ultimo.

La giusta e opportuna reintroduzione del concordato sui motivi di appello con il Procuratore Generale.

La nuova disciplina dell’opposizione al decreto di archiviazione rimessa al Tribunale in composizione monocratica, facendo attenzione alla norma che prevede in caso di inammissibilità dell’opposizione una sanzione per la cassa delle ammenda da 500 a 2.000 euro.

Nuove regole, alcune difficilmente condivisibili, che regolano il giudizio abbreviato, tra cui spicca l’impossibilità di fare valere l’incompetenza per territorio che si pone in forte tensione con il principio costituzionale del giudice naturale.

L’obbligo per le sezioni semplici della Cassazione che intendono non osservare un principio di diritto di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.

La fine della possibilità di proporre ricorso per cassazione da parte dell’imputato personalmente, norma del tutto condivisibile, anche perché di norma il ricorso era scritto o da un avvocato non abilitato e da un avvocato che non voleva comparire sostendo tesi particolarmente strampalate.

Il nuovo art. 581 c.p.p. che riscrive la forma dell’impugnazione e che bisognerà studiare con attenzione per non incorrere nell’inammissibilità dell’appello (come se già non bastasse quella in cassazione) da leggere unitamente all’art. 546 c.p.p. pure interamente novellato alla lett. e) che regola la struttura motivazionale della sentenza ma senza prevedere alcuna causa di nullità per il giudice ….

Importante dal punto di vista pratico che il GIP nell’emettere il decreto penale di condanna possa convertire un giorno di pena detentiva in una somma modulabile da 75,00 a 225,00 euro (concedente anche il pagamento rateale) in modo da risolvere il problema per cui con il criterio di conversione fisso a 250,00 euro si stimolavamo opposizione che forse adesso non saranno più necessarie.

La c.d doppia conforme di proscioglimento potrà essere impugnata in cassazione solo per violazione di legge, senza potere più sindacare l’apparato motivazionale di due sentenze di assoluzione ovvero la mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva.

Le norme che regolano la partecipazione a distanza dell’imputato al processo entrano in vigore il 04.07.2018 ovvero dopo un anno dalla data di pubblicazione della Legge sulla Gazzetta Ufficiale ad eccezione dei detenuti per i delitti di cui agli artt. 416-bis, comma 2, 270-bis, comma del codice penale e 74, comma 1 del dPR n. 309/1990.

Filippo Poggi

Procedimento di sorveglianza e legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute

In questa sentenza della Prima Sezione Penale è stato riaffermato il principio quasi ovvio dopo le pronunce delle Sez. Un. del 2014 e del 2016 che anche nel procedimento camerale di sorveglianza in cui è peraltro obbligatoria la presenza del difensore (ed in quello esecutivo siccome, regolato dalle stesse norme) l’udienza deve essere rinviata a pena di nullità assoluta del procedimento ove il difensore medesimo abbia dedotto tempestivamente un legittimo impedimento. Principio come si diceva ormai ovvio, comunque la Procura Generale della Cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso, quindi bene che sia stato riaffermato con forza.

Filippo Poggi

Trascrizione atto di nascita

La trascrizione di un atto di nascita di un bimbo nato all’estero da una coppia di cittadine italiane, emesso dalle autorità inglesi, non è contraria all’ordine pubblico. Così ha stabilito la Corte di Cassazione – 1° Sez. Civ. sent. n. 14878/17 – del 15.6 u.s. dando ragione ad una coppia di cittadine italiane, coniugate nel Regno Unito, che avevano impugnato l’ordinanza della Corte di Appello di Venezia che aveva negato la trascrizione dell’atto di nascita del figlio minore nato da una delle due donne mediante la fecondazione assistita all’estero. Il Giudice di Venezia, Tribunale prima e Corte d’Appello poi, aveva ritenuto che la rettificazione sarebbe stata contraria all’ordine pubblico.                         

La Corte, al contrario, ha ritenuto che la contrarietà all’ordine pubblico va valutata tenendo conto non solo dei principi costituzionali ma anche di atti internazionali, inclusa la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che a più riprese ha riconosciuto il diritto delle coppie dello stesso sesso ad una vita familiare senza dimenticare che la stessa Corte EDU ha sancito come prevalente l’interesse del minore di avere la continuità della relazione affettiva, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento per cui, ne conclude la Corte, l’Ufficio di Stato Civile ha l’obbligo di trascrivere l’atto originale che stabilisce che il minore era nato dall’unione delle due donne.             Fonte

www.marinacastellaneta.it

Commento a cura

Avv. E. Oropallo

L’assegno di mantenimento per gli studenti fuori sede

La Corte di Cassazione (Sez. VI Civile – ordinanza n. 14241/17 depositata il 7 giugno) ha sancito l’obbligo dell’ex coniuge a corrispondere direttamente alla ex coniuge l’assegno alimentare disposto per il figlio, diventato maggiorenne e studente universitario fuori sede che vive, sia pure saltuariamente, con la madre. Per i giudici la circostanza che il figlio studi in altra città, ma si rechi nella residenza familiare non appena possibile, non porta ad escludere il requisito della convivenza “permanendo il collegamento stabile con l’abitazione del genitore”.

Giugno 2017

Fonte D&G

Nota a cura Avv. E. Oropallo

Reati ostativi e sospensione dell’ordine di esecuzione

In questa interessante ordinanza del GIP di Firenze in funzione di giudice dell’esecuzione penale in data 08.06.2017 è stato ritenuto che anche per i reati ostativi ai sensi dell’art. 4-bis Ord. Pen. debba essere sospesa l’esecuzione se nel giudizio di cognizione le attenuanti siano state ritenute prevalenti rispetto alla aggravanti che fondano la pretesa ostatività (nel caso di specie il condannato era stato condannato per spaccio di stupefacenti aggravato ex art. 80 del dPR n. 309/1990 dalla ingente quantità).

Una pronuncia che si pone nello stesso filone interpretativo di altra ordinanza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto che dovessero essere sospesi tutti gli ordini di esecuzione con pena contenuta entro i 4 anni di pena detentiva, leggendo in combinato disposto la norma di cui all’art. 656 c.p.p. e quella di cui all’art. 47, comma 3-bis della Legge n. 354/1975 in considerazione anche della volontà del Legislatore di impedire la carcerazione per soggetti che astrattamente possono senz’altro aspirare alla concessione di misure alternative alla detenzione.

Filippo Poggi