La Legge 23.06.2017 n. 103 è stata pubblicata sulla G.U. del 4.07.2017 ed entra in vigore il 03.08.2017
La questione dell’entrata in vigore della norme (discorso a parte per l’esercizio delle deleghe legislative al Governo) però è un pò più complesso.
Le norme sostanziali in materia penale (dai commi 1 a 14), quelle che inaspriscono (e molto) le per per il furto in abitazione, la rapina, l’estorsione ed altro entrano naturalmente in vigore il 03.08.2017.
Come è stato osservato giustamente ad un convegno, oltre alle norme che comprimo il potere del giudice di comparare le circostanze, adesso nei casi di rapina aggravata, anche in quelli più banali, con l’elevazione della pena minima edittale a 5 anni di reclusione non sarà possibile rientrare nell’ambito di sospensione della pena ex art. 163 c.p. con la concessione di generiche e rito.
La norma di cui all’art. 162-ter codice penale in via transitoria può essere applicata a tutti i processi ancora pendenti davanti al giudice di merito in primo o secondo grado a condizione che il difensore chieda di essere ammesso alla estinzione del reato mediante condotte riparatorie alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore delle Legge. Mi pare molto opportuno, diversamente da quanto si è letto da commentatori preoccupati e quasi angosciati, che con questa norma possono essere composti anche i reati di stalking procedibile a querela per fatti sostanzialmente bagatellari che intasano i ruoli di udienza, godendo tra l’altro di criteri di trattazione prioritaria.
Naturalmente solo per i fatti commessi dal 03.08.2017 valgono le norme sulla sospensione della prescrizione per 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado nonché altre 18 mesi dopo la sentenza in grado di appello, norme inutilmente vessatorie che speriamo vengano espunte dall’ordinamento quanto prima, comunque per i processi in corso non si applicano e i presunti benefici sono rimandati di alcuni anni.
La nuove norme che regolano l’esercizio dell’azione penale (ovvero la richiesta di archiviazione) entro 3 mesi dalla scadenza del termine delle indagini stesse si applicano solo per le notizie di reato iscritte nel registro ex art. 335 c.p.p. successivamente alla data di entrata in vigore della legge (comma 30). quindi per tutto quanto in corso si continua con opposizione al GIP ed eventuale ricorso per cassazione. E’ bene notare che con il nuovo regime in caso di inammissibilità dell’opposizione al Tribunale in composizione monocratica, la parte privata sarà tenuta al pagamento di una sanzione alla cassa ammende da 500 a 2.000 euro.
Le altre norme processuali previste dai commi da 21 a 71 entrano in vigore dal 03.08.2017 sui processi in corso secondo il principio tempus regit actum. Norme spesso di rilevante importanza ma mi piace menzionare per prima la modifica dell’art. 104 c.p.p. che prevedeva il differimento del colloquio col difensore dell’imputato detenuto una norma di chiara diffidenza verso l’avvocatura e che viene decisamente ridimensionata (in attesa di farla sparire come ricordo di passati inquisitori) in quanto rimane solo in relazione a gravi reati associativi nonché per reati di terrorismo, in ogni altro caso il differimento del colloquio è illegittimo e nullo (da eccepire prima del compimento dell’atto) e la nullità di riverbera sull’interrogatorio di garanzia e sulla perdita di efficacia della misura custodiale.
Molte altre nome di grande importanza pratica come l’elezione del domicilio presso il difensore di ufficio che non ha efficacia senza il consenso scritto di quest’ultimo.
La giusta e opportuna reintroduzione del concordato sui motivi di appello con il Procuratore Generale.
La nuova disciplina dell’opposizione al decreto di archiviazione rimessa al Tribunale in composizione monocratica, facendo attenzione alla norma che prevede in caso di inammissibilità dell’opposizione una sanzione per la cassa delle ammenda da 500 a 2.000 euro.
Nuove regole, alcune difficilmente condivisibili, che regolano il giudizio abbreviato, tra cui spicca l’impossibilità di fare valere l’incompetenza per territorio che si pone in forte tensione con il principio costituzionale del giudice naturale.
L’obbligo per le sezioni semplici della Cassazione che intendono non osservare un principio di diritto di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite.
La fine della possibilità di proporre ricorso per cassazione da parte dell’imputato personalmente, norma del tutto condivisibile, anche perché di norma il ricorso era scritto o da un avvocato non abilitato e da un avvocato che non voleva comparire sostendo tesi particolarmente strampalate.
Il nuovo art. 581 c.p.p. che riscrive la forma dell’impugnazione e che bisognerà studiare con attenzione per non incorrere nell’inammissibilità dell’appello (come se già non bastasse quella in cassazione) da leggere unitamente all’art. 546 c.p.p. pure interamente novellato alla lett. e) che regola la struttura motivazionale della sentenza ma senza prevedere alcuna causa di nullità per il giudice ….
Importante dal punto di vista pratico che il GIP nell’emettere il decreto penale di condanna possa convertire un giorno di pena detentiva in una somma modulabile da 75,00 a 225,00 euro (concedente anche il pagamento rateale) in modo da risolvere il problema per cui con il criterio di conversione fisso a 250,00 euro si stimolavamo opposizione che forse adesso non saranno più necessarie.
La c.d doppia conforme di proscioglimento potrà essere impugnata in cassazione solo per violazione di legge, senza potere più sindacare l’apparato motivazionale di due sentenze di assoluzione ovvero la mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva.
Le norme che regolano la partecipazione a distanza dell’imputato al processo entrano in vigore il 04.07.2018 ovvero dopo un anno dalla data di pubblicazione della Legge sulla Gazzetta Ufficiale ad eccezione dei detenuti per i delitti di cui agli artt. 416-bis, comma 2, 270-bis, comma del codice penale e 74, comma 1 del dPR n. 309/1990.
Filippo Poggi