Delega orale o delega scritta? La Prima Sezione afferma la legittimità della delega orale

In allegato alla presente, invio la sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione depositata ieri 25.10.2018 che con argomenti del tutto condivisibili, in consapevole contrasto con la precedente pronuncia della Quinta Sezione (pure allegata insieme alla breve nota dell’epoca), afferma che l’avvocato può legittimamente delegare un collega con mandato orale che poi sarà trasfuso nel verbale di udienza. La questione appare trattata in modo molto più approfondito e meditato, trattandosi peraltro di una vicenda in cui la stessa Suprema Corte in una udienza camerale “partecipata” ha ammesso alla discussione il sostituto del difensore munito appunto di sola delega orale.

Una sentenza che merita piena condivisione e che si spera sarà applicata nei nostri Tribunali e Corti, come afferma la motivazione, anche per esaltare l’affidamento dell’ordinamento nell’avvocato quale custode dei valori della Professione.

Filippo Poggi

Rilevanza della colpa lieve per il calcolo dell’indennità di riparazione per ingiusta detenzione

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 39159/18, depositata il 29 agosto, ha ribadito la natura indennitaria e non risarcitoria del ristoro per ingiusta detenzione, ricordando che il limite massimo della somma che può essere concessa è previsto dall’art. 315, comma 2, c.p.p.. Tuttavia l’ammontare della riparazione può discostarsi dal mero calcolo aritmetico dei giorni di detenzione “allorquando la lesione si palesi divergente e più grave rispetto alle normali conseguenze determinate di ingiusta ed incolpevole detenzione” (Cass. n. 10123/11; Cassa n. 10690/10).

L’applicazione dei citati principi è complessa quando entra in gioco la questione relativa alla determinazione dell’importo dell’indennità di riparazione quando concorre anche un addebito di colpa lieve idoneo a giustificare la riduzione del criterio matematico.

La Suprema Corte ha evidenziato che in caso di colpa lieve non è assorbito, di per sé, l’incremento eventualmente dovuto per i danni subiti dall’interessato idonei a superare la medietà delle lesioni in quanto palesemente divergenti e più gravi rispetto a quelli ritenuti normale conseguenza dell’ingiusta detenzione. Al contrario la colpa lieve “costituisce semplicemente lo strumento attraverso il quale, una volta calcolato per intero l’indennizzo dovuto, si corregge il calcolo, decurtando una percentuale ritenuta corrispondente alla responsabilità dell’interessato nella causazione del pregiudizio”.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole del processo

Domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo rigettata dai Giudici di merito. Le ragioni del rigetto sono l’assenza di patema d’animo, l’esiguità della posta in gioco, il tempo non elevato del giudizio presupposto, la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa, gli orientamenti contrari e la natura collettiva del procedimento. Tutti i citati motivi sono ritenuti dalla Cassazione contrastanti con i consolidati principi in materia.

Sul tema la Suprema Corte con ordinanza n. 21421/18, depositata il 30 agosto, ha ritenuto fondato il ricorso in quanto i Giudici di merito nel rigetto dell’istanza di equa riparazione non hanno rispettato i consolidati principi in materia tutti richiamati nella sentenza in commento.

In primo luogo il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale “ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente”.

Inoltre la scarsa entità della posta in gioco non condiziona il diritto all’equa riparazione, “salvo che la parte non abbia promosso una lite temeraria o non abbia abusato del processo”. Ancora l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione, né il fatto che la controversia sia una causa collettiva influisce sulla configurabilità del danno, in quanto il diritto all’equa riparazione per il ritardo nel processo “spetta a tutte le parti a prescindere dal fatto che esse siano vittoriose o soccombenti”.

Ricorda, poi, la Suprema Corte che la manifesta infondatezza, o sopravvenuta consapevolezza dell’infondatezza, della pretesa azionata nel giudizio presupposto non è di per sé condizione idonea ad escludere il diritto all’indennizzo.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

 

 

Domanda di protezione internazionale

Nel caso in cui la Commissione territoriale rigetta la domanda di protezione internazionale in pendenza del giudizio di opposizione avverso quel provvedimento negativo – ai sensi del comma 3° dell’art. 35 bis  d. lgs. 25/2008 “la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato” anche con riferimento alla successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione tutte le volte in cui il giudice di primo e unico grado abbia rigettato la domanda dell’interessato. Così si è espresso il Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 20 agosto u.s.. “Tanto prevede – scrive il Tribunale – il comma 13 del richiamato art. 35 bis a tenore del quale “la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato di cui al comma 3° viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato”.

Di qui la necessità da parte del ricorrente di chiedere e ottenere il provvedimento cautelare, nella pendenza del giudizio di Cassazione, sempre al Tribunale che ha emesso il provvedimento stesso.

Il Tribunale ha ritenuto che l’unica soluzione conforme al diritto comunitario sia quella di concedere “senz’altro” la sospensione del provvedimento. Ed infatti, argomenta il Tribunale, la Corte di Giustizia dell’UE con la sentenza del 19.6.2018 resa nella causa C 181-16 ha avuto modo di affermare che “spetta agli Stati membri garantire la piena efficacia del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, nel rispetto del principio della parità di armi, il quale esige, in particolare, la sospensione di tutti gli effetti della decisione di rimpatrio durante il termine previsto ai fini della proposizione del ricorso medesimo e, in caso di proposizione, sino alla relativa decisione”.

Anche perché, scrive la CdG dell’UE, “l’interessato conserva il proprio status di richiedente protezione internazionale ai sensi della direttiva medesima sino al momento della pronuncia definitiva in merito alla propria domanda”.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Compensazione delle spese legali

Un tema, quello della decisione di compensare le spese di lite e della relativa motivazione rispetto al quale il legislatore è intervenuto con lo scopo di ridurre la discrezionalità del giudice sul presupposto che la condanna alle spese (ovvero la scelta della compensazione) sul presupposto che la parte vittoriosa non può rimanere esposta all’onere delle proprie spese processuali.

E così, vigente l’art. 92 c.p.c. nella formulazione che consentiva la compensazione “per giusti motivi” questi ultimi dovevano essere “esplicitamente indicati nella motivazione” dando conto – precisarono le Sezioni Unite nel 2008 – di quali fossero le considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale compensazione. 

Nel 2009 il legislatore intervenne nuovamente limitando ulteriormente la discrezionalità del giudice prevedendo che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Peraltro, da ultimo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni a quelle tipizzate (mutamento della giurisprudenza o novità della questione).

Ed infatti, per la Cassazione, il giudice deve “consentire l’individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l’esercizio del potere di compensare le spese di lite…solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione”.

Ecco allora che l’art. 92 c.p.c. rappresenta una norma elastica che consente di adeguare il principio al caso concreto, ma quelle situazioni che legittimano la compensazione (non determinabili a priori) devono essere “specificate in via interpretativa dal giudice di merito, con un giudizio fondato su norme giuridiche”.

Sebbene, il principio sia espresso con riferimento alla versione dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale richiamata, sarà destinato a trovare applicazione anche con riferimento all’attuale formulazione della norma.

Ed infatti, per la Cassazione “la pronuncia additiva del Giudice delle leggi ha, nella sostanza, ripristinato il testo anteriore vigente, ossia quello che faceva leva sulle “gravi ed eccezionali ragioni” sulle quali l’ordinanza in esame ha espresso il principio di diritto”.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Attività stragiudiziale e liquidazione del compenso dell’avvocato, tra usi e tariffe

In tema di liquidazione del compenso professionale per attività stragiudiziale possono essere applicati vari criteri di determinazione, tra tutti ha carattere preferenziale la convenzione intervenuta tra le parti. Solo in mancanza di quest’ultima, e, in ordine successivo, il compenso va determinato in base alle tariffe e, poi, agli usi.

La vicenda: Il Tribunale di Venezia rigetta la domanda di un avvocato volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento del compenso professionale per l’assistenza nella composizione stragiudiziale di una vertenza conseguente ad un sinistro stradale.

La Corte d’Appello, adita dall’avvocato soccombente, rigetta l’impugnazione osservando che l’importo originariamente corrisposto doveva ritenersi congruo rispetto alle tariffe forensi. La Corte territoriale riteneva, altresì, che per la liquidazione del compenso per attività di assistenza stragiudiziale non potesse applicarsi la possibile esistenza di un uso che avrebbe consentito la liquidazione di maggiori importi, salvo il caso di un accordo espresso con l’assistito, nel caso di specie pacificamente non avvenuto.

Avverso la decisione di merito propone ricorso per cassazione l’avvocato soccombente.

La Suprema Corte ha evidenziato che la motivazione della Corte di merito è priva di critiche. Infatti nella sentenza impugnata è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui se manca un previo accordo tra le parti il compenso professionale deve essere determinato in base alle tariffe. Da tale criterio emerge che gli usi costituiscono una mera alternativa nel caso in cui non siano previste tariffe per l’attività professionale posta in essere.

Nella fattispecie in esame, osserva il Supremo Collegio, le attività che il ricorrente afferma di aver svolto risultano pacificamente comprese nella tabella D del d.m. n. 127/2004 (Tariffe professione in materia stragiudiziale applicabili ratione temporis). Per questo motivo la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Ancora sulla compensazione delle spese

Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 21243/18, depositata il 28 agosto, ha rigettato il ricorso proposto da un avvocato avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Milano accoglieva la sua istanza di liquidazione del compenso di gratuito patrocinio, liquidato in euro 3.627,00.

Con il ricorso in Cassazione veniva dedotta anche la violazione dell’art. 91 c.p.c. (Condanna alle spese). La Corte ricorda che l’art. 92 c.p.c. legittima la compensazione delle spese processuali, in assenza di reciproca soccombenza, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da specificare di volta in volta in via interpretativa dal giudice di merito con valutazione censurabile in sede di legittimità. Ne consegue che laddove il giudice, seppur esplicitando nella motivazione le ragioni della sua decisione, abbia fornito elementi illogici o erronei deve ritenersi sussistente una violazione di legge per cui

la Corte ribadisce che “il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato”.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Rinnovazione istruttoria in appello e obbligo di ri-sentire consulenti tecnici e periti

In allegato alla presente, invio l’ordinanza della Seconda Sezione Penale 26.09.2018 che ha trasmesso alle Sezione Unite il processo per dirimere la controversia se la prova offerta da periti e consulenti tecnici in caso di assoluzione in primo grado debba essere rinnovata in appello ai fini di una eventuale condanna (la questione prende le mosse da una sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva condannato l’imputato assolto in primo grado senza rinnovare l’istruttoria per sentire i consulenti tecnici del PM).

L’ordinanza fa particolare riferimento al fatto che l’attività degli esperti non solo quella di offrire una valutazione tecnica o scientifica, ma al fatto che spesso l’esperto è chiamato ad individuare dati fattuali che possono essere reperiti solo tramite se le sue competenze e rispetto a tali dati la sua posizione non è difforme a quella di altri dichiaranti, testimoni o meno (v. pagg. 8 – 9 ordinanza).

Fino a ieri ho avuto l’opportunità di partecipare ad un corso di aggiornamento della SSM sulle novità del giudizio di appello e colgo l’occasione per riportare alcuni spunti che ho còlto dai relatori e dalle reazioni della platea (tutti magistrati con funzioni di appello giudicante o requirente).

In ordine alla vexata quaestio dell’art. 603, comma 3 – bis c.p.p. la Corte di Appello di Milano con pragmatismo lombardo ha affermato seccamente che dato il tenore letterale della norma non vi è alcuna obbligo di rinnovazione in caso di appello che derivi da giudizio abbreviato in primo grado (la questione resta comunque ancora aperta e molto dibattuta).

Il Prof. Oliviero Mazza ha messo in guardia dal tentativo strisciante di trasformare il giudizio di appello in una sorta di giudizio di cassazione in cui si censura la motivazione del giudizio di primo grado, riservando poi alla Cassazione solo i vizi per violazione di legge sostanziale e processuale. Il Prof. Mazza ha particolarmente insistito sul fatto che il giudice di appello deve restare saldamente attaccato al giudizio sul fatto e non alla critica della motivazione essendo appunto l’ultimo giudice di merito che con la sua pronuncia da questo punto di vista conclude il processo (un nuovo giudizio naturalmente nei limiti del devoluto). Ha rilevato inoltre che una impostazione di questo tipo unita alla fortissima compressione della collegialità in primo grado stabilita nel 1999 sconterebbe un tasso di democraticità nel processo fortemente preoccupante.

In tema di concordato in appello, le esperienze dei vari Distretti sono molto varie, i giudici in generale lamentano una troppo scarsa applicazione dell’istituto, è stata criticatissima l’impostazione di alcune Procure Generali di non dare il consenso nei processi cumulativi se tutti gli imputati non operavano la medesima scelta processuale, critica che mi sento di condividere in pieno oltre alla troppo differenze tra le varie Procure Generali che devono trovare qualche forma di composizione anche tramite la moral suasion del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Il Dott. Luigi Riello Procuratore Generale di Napoli ha ribadito il fatto ben noto agli addetti ai lavori che il 70% delle prescrizioni è dichiarato del GIP mentre il restante 30% dal Tribunale e dalla Corte di Appello in percentuali quasi identiche (dato a livello nazionale). Esistono poi differenze enormi tra Corti che sono al collasso (Napoli, Venezia) con percentuali di prescrizioni dal 30 al 40% e Corti virtuose (Palermo) con prescrizioni sotto il 10%. Il Procuratore ha pure rilevato senza eludere il problema che la Circolare del CSM sulle avocazioni da parte del PG finisce di fatto per eludere un chiarissimo disposto normativo di natura essenzialmente processuale, anche se pare che non si potesse fare altrimenti. Mi pare che il dato delle prescrizioni sia stato confermato anche dal Dott. Renato Bricchetti Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano.

Sono stati messi a fuoco anche problemi organizzativi come Uffici Spoglio di cui dotare le Corti di Appello (anche tramite l’Ufficio del Processo) e la necessità del potenziamento delle cancellerie post dibattimento specie in primo grado, la Presidente della Corte di Appello di Firenze Dott.ssa Margherita Cassano ha osservato che all’inizio del suo incarico da alcuni Tribunali del Distretto i fascicoli pervenivano in Corte  anche dopo 5-6 anni dalla pronuncia della sentenza di primo grado.

E’ stato sottolineato il fatto come in tutti i Distretti vi sia un numero elevato o elevatissimo di assoluzioni in primo grado avanti il Tribunale Monocratico il che involge la responsabilità dei Procuratori della Repubblica unici titolari dell’azione penale (più frequente e accorto uso dell’art. 125 disp. att. c.p.p.).

Spero di avere riferito correttamente e soprattutto di avere attribuito le affermazioni ai singoli relatori che le hanno espresse.

Filippo Poggi

Abbandono del tetto coniugale e diritto all’assegno di mantenimento

In un caso di abbandono del tetto coniugale da parte della coniuge che ha portato con sé la prole, la Cassazione (Cass., ord. n. 21272/18 Sez. VI Civ.) ha riconosciuto il suo diritto ad un corposo assegno di mantenimento per sé e i figli. Decisiva, secondo i giudici, la sua precaria condizione economica, testimoniata dalla perdita di un lavoro “in nero” e della scelta obbligata di andare a vivere a casa della madre.

Tenendo conto anche dell’accertata florida situazione economica del coniuge che, secondo i giudici, ha parzialmente occultato le proprie disponibilità, non producendo le ultime dichiarazioni dei redditi e sottostimando i redditi dell’azienda familiare mentre va ritenuta “legittima l’aspirazione dei figli – scrivono i giudici – a conservare almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto” prima della separazione tra i genitori e “di disporre di una casa adeguata in cui risiedere insieme alla madre”.

Settembre 2018

Fonte “www.dirittoegiustizia.it”

Nota a cura avv. E. Oropallo

Fallimento aperto nel lontano 1995: qual’e’ il dies a quo per l’equa riparazione?

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21200/18 – depositata il 27.8 – premesso che l’art. 6 CEDU include tra i procedimenti anche quelli fallimentari – ha precisato che occorre aver riguardo – quale dies a quo – al decreto col quale ciascuno dei creditori sia stato ammesso al passivo, rimanendo invece irrilevante il momento in cui il presunto creditore ha proposto domanda di insinuazione precisando il Collegio che “solo dal momento di ammissione al passivo i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti dell’irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare, rimanendo per gli stessi irrilevante la durata pregressa della procedura”.

Settembre 2018

Fonte: “www.dirittoegiustizia.it”

Nota a cura avv. E. Oropallo

Affitto stanze e regolamento condominiale

Il Tribunale di Milano – Sez. XIII^ CIV – con sentenza n. 1947 del 22.2.2018 ha ritenuto che “in tema di condominio di edifici e nell’ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva del condominio a determinati usi, il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore”. Aggiunge il Tribunale che “il proprietario di un immobile all’interno del condominio è obbligato al rispetto del regolamento condominiale ed è responsabile di fronte alla collettività condominiale della violazione del regolamento anche se operata dal conduttore del suo bene” specificando altresì “ che le restrizioni inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale devono essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare nessun margine di incertezza sia sul contenuto che sulla portata delle relative disposizioni…”.

In effetti – si legge- a commento “che proprio in quanto materia che attiene alla compressione dei diritti di proprietà esclusiva dei singoli condomini i divieti regolamentati ed i limiti devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze e non possono quindi dar luogo ad un’interpretazione estensiva delle relative norme”.

Settembre 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Licenziamento e discriminazione religiosa

La Corte di Giustizia dell’UE con sentenza depositata nella causa                      C-68/17 ha ritenuto che il divorzio di un medico cattolico che lavorava in un ospedale religioso, come motivo di licenziamento, è una forma di discriminazione religiosa. Questo perché il rispetto del carattere sacro e indissolubile del matrimonio non è una condizione professionale essenziale per l’attività professionale svolta e non può portare al licenziamento.

Tanto più che, osserva la Corte, posti analoghi erano ricoperti da dipendenti di diversa confessione religiosa. “Il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – scrive Lussemburgo – riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione ora sancinto dall’art. 21 della Carta, ed è di per sé sufficiente a conferire agli individui un diritto irrevocabile come tale nell’ambito di una controversia che li veda opposti in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione”.

La Corte ha affermato, altresì, l’obbligo per il giudice nazionale di modificare una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva, nel nostro caso la direttiva n. 2000/78 che stabilisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro recepita in Italia con il Dlgs. n. 216/2003.

Settembre 2018

Fonte: www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. E. Oropallo

Patto di quota lite nullo

La Cassazione, II Sez. Civ. – con sentenza n. 20069/18 – depositata il 30.7 u.s.,  è tornata ad occuparsi del “patto di quota lite” chiarendo quali sono le conseguenze di una eventuale nullità di un patto del genere.

Secondo gli Ermellini, la nullità del patto di quota lite concerne solo la clausola relativa per cui, se l’attività professionale è portata a termine, questa deve essere liquidata scondo il rinvio alle tariffe professionali vigenti per cui è vero che il legale non potrà pretendere il compenso come determinato mediante il patto di quota lite ma avrà azione per ottenere, se non il compenso, almeno l’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., con riferimento alle spese sopportate per portare a termine tale mandato in quanto il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l’arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dall’altra. Soluzione non convincente perché se è vero che il legale non può servirsi della clausola nulla, nulla impedisce che possa richiedere il compenso in base alle tariffe professionali vigenti.

Invero la sentenza della Cassazione, pur ritenendo nulla la clausola del patto di quota lite, ha ritenuto che il legale possa richiedere solo l’indennizzo per le spese sostenute per portare a termine il suo mandato. Ben magra consolazione!

Settembre 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Come va determinato il compenso dei professionisti

Con sentenza n. 20428/18 depositata il 2.8, la Corte di Cassazione – 3° Sez. Civ. – ha stabilito che “nella disciplina delle professioni intellettuali, il compenso va determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del Giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36 comma 1 Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato”.

Il primato della fonte contrattuale – a giusta ragione – scrive la Cassazione – induce a ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d’opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa formare anche oggetto di rinunzia da parte del professionista, salva l’esistenza di specifiche norme proibitive, che possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali, le quali limitando il potere di autonomia delle parti rendono indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe”.

Settembre 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Indennizzo per ritardo dell’aereo

In base al regolamento UE n. 261/2004 i passeggeri hanno diritto ad un indennizzo per ritardo superiore a tre ore, per voli all’interno dell’UE, di 250 euro per tutte le tratte pari o inferiori a 1.500 Km o pari a 400 euro se la tratta supera i 1.500 km e per tutte le altre comprese tra i 1.500 e i 3.000 km o a 600 euro per tutte le altre rotte. Al fine di stabilire il soggetto su cui grava l’indennizzo la Corte di Giustizia dell’UE con sentenza del 4.7.2018 Causa C-532/17 ha stabilito che il vettore che si limita a noleggiare i suoi aerei e a fornire l’equipaggio, senza però assumere alcuna responsabilità operativa dei voli, non può essere ritenuto responsabile ai fini dell’indennizzo, essendo irrilevante la circostanza che la conferma della prenotazione di un posto su un volo indichi come vettore quello che ha fornito l’aereomobile in wet lease.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Condanna dell’UE per un processo troppo lungo

Per la prima volta nella sua storia la Corte di Giustizia dell’UE ha condannato l’UE a causa della durata eccessiva di un procedimento giurisdizionale svoltosi innanzi al Tribunale accogliendo il ricorso di due società che avevano lamentato la violazione dell’art. 47 della Corte dei diritti fondamentali dell’UE che assicura la durata ragionevole del processo. Osservano gli eurogiudici che far passare 46 mesi tra la fine della fase scritta e l’apertura di quella orale non è giustificabile malgrado la complessità delle cause sulla concorrenza condannando l’UE a pagare alle due società 47.064 euro, oltre interessi, per il danno materiale e 5 mila euro ad ognuna per il danno non patrimoniale causato dall’incertezza prolungata.

(CdG UE sentenza dell’11.1.2017)

Agosto 2018

Nota a cura avv. E. Oropallo

Aggravante odio razziale

Recentemente la Suprema Corte con la sentenza n. 32028 del 12.7.2018 ha stabilito che anche un’espressione generica, nello specifico: “che venite a fare qua…dovete andar via” può far scattare l’aggravante dell’odio razziale prevista dall’art. 3 del D.L. 26.4.1993 che indichi la volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa configurabile nel caso specifico esaminato dalla Corte in quanto le frasi pronunciate nel corso di un’aggressione sono state ritenute “chiaramente espressione della volontà che le persone offese e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti, lasciassero il territorio italiano a cagione della loro identità razziale”.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Sez. VI Penale, sentenza n. 31363/18 dep. il 10/7) ha escluso che possa ritenersi sussistente il reato di cui all’art. 570 c.p. in ipotesi di violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli maggiorenni o non inabili al lavoro, anche se studenti, in quanto la norma penale è operativa solo nel caso di figli minori o inabili al lavoro.  Trattasi di pacifica giurisprudenza (cfr. sent. n. 34270 Cass. Pen. Sez. VI sentenza n. 34270 del 31.5.2012).

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

Legittimità costituzionale decreto Minniti

Con sentenza n. 17717/2008 la Corte di Cassazione ha sostenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del decreto Minniti rigettando sul punto il ricorso presentato. Ma nello stesso tempo la 1° Sez. Civ. ha riaffermato il principio di diritto, disatteso nel caso esaminato che “in materia di protezione internazionale, ai sensi art. 35 bis del d. lgs. n. 25/2008, come inserito nel d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni della legge n. 46/17, ove non sia disponibile la video registrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere il ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.

Un’interpretazione legittima a difesa del diritto del richiedente asilo spesso violata dalla Commissione e avallata dai Tribunali.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo

A rischio l’assegno divorzile

Lo ha affermato la Cassazione (Cass. Sez. VI Civ. ordinanza n. 25697/17 dep. il 27/10) accogliendo la richiesta dell’ex marito, finalizzata a veder ridotto il contributo a favore dell’ex consorte in presenza di un rifiuto della donna di una concreta opportunità occupazionale.

Su questo fronte la Corte ha ritenuto che devono essere approfondite innanzi la Corte d’Appello le circostanze richiamate dal ricorrente “di una inerzia dell’ex coniuge nella ricerca di un impiego e del suo rifiuto ad una concreta opportunità lavorativa”.

Agosto 2018

Nota a cura avv. Oropallo