Bancarotta semplice e particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Devo alla cortesia della mia carissima amica e collega Avv. Francesca Silvestroni questa interessante pronuncia della Corte di Appello di Bologna che ha ravvisato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in un caso di bancarotta semplice documentale (la contestazione iniziale era di bancarotta fraudolenta già derubricata dal GIP all’esito del giudizio abbreviato) in cui l’atteggiamento dell’imputato era sempre stato particolarmente collaborativo con gli organi della curatela.

E’ comunque vero che di solito non siamo abituati ancora a pensare che questa causa di non punibilità possa essere applicata a questa tipologia di reati (da “colletti bianchi”) pur rientrandovi perfettamente quanto alla pena edittale.

Sotto un profilo processuale pare ormai prevalente l’indirizzo che ritiene applicabile di ufficio sempre nel giudizio di merito e a determinate condizioni anche in quello di legittimità, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis del codice penale.

Filippo Poggi

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