Atti sessuali con minore, attenuante e sospensione ordine di esecuzione

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte ha ribadito l’orientamento secondo il quale l’ordine di esecuzione per il reato di cui all’art. 609-quater non può essere sospeso neppure quando ricorra l’attenuante del fatto di minore gravità in ragione della natura della persona offesa il che rende legittimo l’opzione opposta nel caso di violenza sessuale di minore gravità ex art. 609-bis del codice penale:  in conseguenza è stata annullata l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna che aveva a sua volta annullato l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale.

Devo dire che questa interpretazione non mi convince affatto se non altro perché gli atti sessuali di cui all’art. 609-quater sono per definizione consensuali anche se il consenso deve reputarsi invalido e tamquam non esset con minori infraquattordicenni e minori infrasedicenni nei casi di relazione qualificata con la persona offesa.

Filippo Poggi