In materia si è arrivata ad una buona certezza interpretativa dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 110-1975 in relazione dell’art. 5, comma 4 della medesima Legge (contravvenzione punita con pene congiunte quindi non oblabile a meno che non venga riconosciuto il fatto di lieve entità ma in quel caso la somma di versare è di Euro 3.333,00) per in riferimento alle armi giocattolo ed alle scacciacani (in grado di sparare cartucce a salve) non è consentito il porto fuori dall’abitazione senza giustificato motivo (quindi praticamente mai) mentre la detenzione in abitazione di scacciacani ed armi giocattolo senza tappo rosso inamovibile è senz’altro lecito come appare dalla lettera della norma e della giurisprudenza allegata che ha annullato un sequestro a fini di confisca di scacciacani detenute in casa in un armadietto. L’uso di questi strumenti per commettere altri reati di cui possono essere elementi costitutivi o circostanze aggravanti (rapina etc.) si configura ogniqualvolta il tappo rosso non sia chiaramente percepibile dalla persona offesa. In allegato la sentenza Cass. sez. II 22-06-2021 n. 39253 che ha rilanciato qualche attesa circa la possibilità di portare liberamente fuori dall’abitazione i predetti strumenti ma ad avviso di chi scrive si tratta di un abbastanza evidente errore oltre che di un obiter dictum della pronuncia (cfr. punto 2.2).
Regolate a parte le armi giocattolo per softair che possono essere acquistate anche dai sedicenni ma non devono erogare una energia cinetica superiore a 1 joule.
Filippo Poggi