Armi ad aria compressa – giurisprudenza penale

Nel nostro Ordinamento le armi ad aria compressa di potenza non superiore a 7,5 joule (per capirci, per uccidere un cinghiale servono almeno 2.500 joule con un proiettile che viaggia a circa 700 m/s) non sono considerate armi comuni da sparo (lo sono quelle con potenza superiore a 7,5 joule) ma nemmeno armi giocattolo che devono essere totalmente inoffensive: la definizione normativa è di armi con modesta capacità offensiva.

La disciplina di dettaglio è prevista dal D.M. 09.08.2001 n. 362 che non è mai stato modificato e che prevede che queste armi possono essere acquistate liberamente (ma non per corrispondenza) da chi sia maggiorenne ed esibisca un documento di identità. Non sono soggette ad obbligo di denuncia, essendo comunque armi non possono essere portate fuori dall’abitazione senza giustificato motivo mentre possono essere trasportate purché scariche e riposte nella custodia.

Non sono previsti limiti nel numero di armi che possono essere detenuti e neppure particolari oneri di custodia (armadietto blindato etc.).

Oltre che nei poligoni possono essere usate in luoghi privati chiusi non accessibili al pubblico.

In allegato due sentenza di qualche interesse: in quella della Prima Sezione penale è stato condannato un soggetto cui era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che deteneva una di queste carabine ad aria compressa sulla base del fatto che il divieto di detenere armi riguarda anche quelle a “modesta capacità offensiva” mentre in quella della Quinta Sezione Penale si è affermato che la minaccia possa in essere imbracciando una carabina ad aria compressa costituisce una minaccia aggravata.

In relazione a questo tipo di armi a ridotta potenza in caso di violazione delle norme regolamentari è prevista una sanzione amministrativa e non è consentita la confisca ai sensi dell’art. 240 del codice penale e neppure quella speciale prevista dall’art. 6 della Legge n. 152/1975 (cfr. Cass. sez. I, 31.01.2008 n. 8982 che ha stabilito l’annullamento della confisca).

Per una modesta comparazione si consideri che in Francia sono di libera vendita armi da aria compressa con potenza non superiore a 20 joule.

Filippo Poggi