Applicazione di ufficio delle sanzioni sostitutive in appello

In allegato la recentissima sentenza delle Sezioni Unite (depositata il 17.03.2017) che aggiunge un ulteriore tassello al carattere strettamente devolutivo del giudizio di appello (nonché alla necessità che sia specificamente argomentato a pena di inammissibilità) con la conseguenza che si è ritenuto che non possono essere concesse di ufficio ex art. 597 c.p.p. le sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 della Legge n. 689/1981 se non richiesta espressamente nell’atto di appello dell’imputato, trattandosi di un autonomo punto di impugnazione che non può rientrare genericamente nella impugnazione del trattamento sanzionatorio (di contrario avviso erano state le conclusioni, argomentate in maniera molto puntuale e, almeno ad avviso di chi scrive, condivisibili del Procuratore Generale che aveva argomentato appunto per la possibilità di esercizio del potere officioso del giudice una volta che fosse stata validamente impugnato il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado).

In (almeno) apparente  controtendenza, la pronuncia della Terza Sezione Penale n. 6870 – 2017 con Presidente Fiale che ha ritenuto, a certe condizioni, rilevabile di ufficio in qualunque fase e grado del giudizio, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis del codice penale.

Filippo Poggi

Allegati

File Dimensione del file
pdf Cass. sez. un. 12872 - 2017 sanzioni sostitutive in appello 452 KB