In questa recentissima ordinanza resa dal Gup di Forlì viene affrontata la tematica, abbastanza negletta anche in dottrina (un accenno abbastanza fugace si rinviene in AA.VV, Procedura Penale. Teoria e pratica del processo, Utet, 2015, vol. II, pagg. 1023-1024) , sulla natura del giudizio di rinvio dopo l’annullamento da parte della Cassazione di una sentenza di non luogo a procedere: la soluzione cui perviene il giudice forlivese è quella che debba essere celebrata una nuova udienza preliminare in cui si sviluppano tutte le fasi dalla costituzione delle parti alla produzione di documenti e verbali di investigazioni difensive fino alla discussione finale entro la quale la difesa può richiedere l’ammissione a riti alternativi quali il giudizio abbreviato o il patteggiamento (la tesi del pm che è stata respinta era quella secondo cui il giudice doveva rinnovare la sola fase del giudizio con l’emissione del decreto che dispone il giudizio ovvero una nuova sentenza di non luogo a procedere, restando preclusa ogni altra iniziativa di parte).
Filippo Poggi