Annullamento della sentenza di non luogo a procedere ed ammissibilità di riti alternativi

In questa recentissima ordinanza resa dal Gup di Forlì viene affrontata la tematica, abbastanza negletta anche in dottrina (un accenno abbastanza fugace si rinviene in AA.VV, Procedura Penale. Teoria e pratica del processo, Utet, 2015, vol. II, pagg. 1023-1024) , sulla natura del giudizio di rinvio dopo l’annullamento da parte della Cassazione di una sentenza di non luogo a procedere: la soluzione cui perviene il giudice forlivese è quella che debba essere celebrata una nuova udienza preliminare in cui si sviluppano tutte le fasi dalla costituzione delle parti alla produzione di documenti e verbali di investigazioni difensive fino alla discussione finale entro la quale la difesa può richiedere l’ammissione a riti alternativi quali il giudizio abbreviato o il patteggiamento (la tesi del pm che è stata respinta era quella secondo cui il giudice doveva rinnovare la sola fase del giudizio con l’emissione del decreto che dispone il giudizio ovvero una nuova sentenza di non luogo a procedere, restando preclusa ogni altra iniziativa di parte).

Filippo Poggi

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