Alcooltest e termine per sollevare eccezione di mancato avviso di farsi assistere dal difensore

In allegato una recentissima sentenza della Quarta Sezione Penale n. 7686/2018 (Est. Montagni) in tema di termine ultimo per sollevare l’eccezione di mancato avviso all’indagato/imputato di farsi assistere da un difensore in caso di alcooltest (ma anche di prelievo ematico in ospedale).

La questione è stata a suo tempo affrontata e risolta dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 5396/2015 che individua una nullità di ordina generale a regime intermedio che può essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

La sentenza in esame ribadisce un punto che, almeno per chi scrive, non era stato ben compreso (anche se le Sezioni Unite sono chiare anche se il punto non viene inserito nella massima enunciata ma nel seguito della motivazione), cioè che in caso sia stato emesso decreto penale di condanna, tale atto va equiparato alla sentenza di primo grado di talché l’eccezione (e tutte quelle dello stesso tipo) deve essere al più tardi sollevata con l’atto di opposizione a decreto penale.

Niente affatto priva di interesse l’affermazione contenuta in altra pronuncia sempre della Quarta Sezione Penale 16.11.2017 n. 1235/2018 (Est. Gianniti) per cui l’avviso della possibilità di farsi assistere dal difensore deve essere dato prima che venga avviata la proceduta di accertamento strumentale, di talché il mancato avviso rileva anche nel caso di rifiuto a sottoporsi all’esame (nel caso di specie però la questione è stata rigettata perché avendo l’imputato scelto il rito abbreviato, ciò comportava la sanatoria della nullità).

Filippo Poggi

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pdf Cass. 7686 - 2018 Alcoltest e decreto penale di condanna 234 KB