Accoglimento dell’appello del pm ex art. 310 cpp e motivazione rafforzata

In allegato una interessante sentenza della VI sezione penale in tema di accoglimento dell’appello cautelare del pm ex art. 310 c.p.p. ed oneri di motivazione del Tribunale del Riesame.

In buona sostanza viene evidenziato che non vi può essere una perfetta coincidenza tra appello cautelare e appello di merito in cui in caso di ribaltamento della assoluzione emessa in primo grado sul giudice di appello incombe un onere di motivazione “rafforzata” anche a seguito dell’art. 533, comma 1 c.p.p.

E ciò in ragione dei canoni di giudizio diversi che governano i due gravami: elevata probabilità di condanna nel primo caso, certezza processuale della colpevolezza dell’imputato nel secondo.

Tuttavia leggendo attentamente la sentenza (v. pag. 6) occorre rilevare che la Cassazione anche premessi questi principi generali, afferma che la decisione di rigetto del GIP non può essere considerata tamquam non esset, quindi il giudizio di secondo grado cautelare ” non può prescindere, in relazione al canone logico della completezza, dai profili ricostruttivi e dagli argomenti che abbiano portato al giudizio liberatorio, comportando l’omissione un vizio di motivazione  … (solo in tali limiti può porsi un onere rafforzato di motivazione)”.

Viene anche affermato che la mancata valutazione di una memoria presentata dalla difesa nel corso del procedimento non può comportare la nullità dello stesso, tuttavia se mancato esame di quelle ragioni se non altrimenti valutate, comporta senz’altro l’annullamento con rinvio dell’ordinanza emessa dal tribunale distrettuale per vizio motivazionale.

Interessanti anche le considerazioni in tema di “attualità” delle esigenze cautelari (v. pagg- 7-8). L’ordinanza è stata annullata con rinvio.

L’estensore della sentenza è una delle più fini menti giuridiche penalistiche che abbiano prestato a suo tempo servizio al Tribunale di Forlì, il Dott. Massimo Ricciarelli.

Filippo Poggi